Multe salate per le attività che non rispettano i protocolli anti-contagio e le misure di contenimento

27 May 2020

A cura dell’Avv. Barbara Bardesono

Studio Legale BARDESONO & PARTNERS

Vista la riapertura di numerose attività produttive, la Procura della Repubblica di Bergamo, ha provveduto a offrire indicazioni operative agli Organi di Vigilanza incaricati della verifica dell’applicazione del Protocollo Condiviso di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro non sanitari.

Poiché i contenuti dei Protocolli (Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro  – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri edili  – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel trasporto e nella logistica ) sono misure di contenimento, la loro violazione, al pari dell’inosservanza di qualsiasi altra misura di contenimento, comporta l’applicazione delle sanzioni individuate dal D.L. 19/2020 dall’art. 4 “Sanzioni e controlli”.

Sanzioni penali o sanzioni amministrative?  

“Sanzioni e controlli” Art. 4 D.L. 19/2020

Le sanzioni sono di natura amministrativa e immediatamente applicabili, infatti in caso di violazione delle misure di contenimento previste per pubblici esercizi, attività sportive, ludiche o di intrattenimento, attività di impresa o professionali e commerciali sono punite con:

  • sanzione amministrativa da 400€ a 000€;
  • immediata sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni (sanzione accessoria).

Sono sanzioni prive del potere di prescrivere l’adozione di misure organizzative e gestionali che produrrebbero il virtuoso effetto dell’adeguamento dei luoghi di lavoro alle precauzioni anti-contagio indicate nei protocolli.

Ma, visto l’incipit dell’art. 4 del D.L. 19/2020 che enuncia “salvo il fatto che non costituisca reato”, il Governo ha previsto la responsabilità del   Datore di Lavoro quando commette un fatto che viola una misura contenuta in uno dei protocolli costituisce contemporaneamente un illecito di natura penale, ossia un reato.

In questo caso NON SARA’ APPLICATA la sanzione amministrativa, né quella pecuniaria né quella accessoria.

Il Datore di Lavoro sarà denunciato alla Procura della Repubblica e si aprirà un procedimento penale nei suoi confronti.

Le misure di contenimento contenute nei protocolli anti-contagio secondo il D.Lgs 81/2008.

Prendendo in analisi le misure previste dal Protocollo Condiviso la Procura della Repubblica di Bergamo propone di contestare al datore di lavoro/dirigente le seguenti violazioni - a solo scopo esemplificativo:

  • INFORMAZIONE” arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 474,21 a 6.388,23 euro=> per non aver provveduto affinchè ciascun lavoratore ricevesse un’adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione alle attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia (violazione dell’art. 36 c.2 let. a));
  • PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA” arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 228,50 a 5.896,84 euro => per non aver mantenuto puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia (violazione dell’art. 63 c. 1, in combinato disposto con l’art. 64 c. 1 lett. d) e l’All. IV punto 1.1.6.);
  • PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 474,21 a 6.388,23 euro=> per non aver richiesto l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro (violazione dell’art. 18 c. 1 let. f);
  • DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE” arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 842,76 a 7.371,03 euro=> per non aver fornito i DPI necessari e idonei previsti dal Protocollo Condiviso di Regolamentazione e per non aver sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente (violazione dell’art. 18 c. 1 let. d).

Il Governo inoltre ha previsto un’apposita norma per quanto riguarda le mascherine.

Se i lavoratori sono impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerati DPI (art.16 c.1 D.L. n.18 del 25.03.2020).

Ulteriori sanzioni per la mancata attuazione delle misure di contenimento secondo il D.lgs 81/2008

  • AGGIORNAMENTO DVR” (Documento Valutazione dei Rischi) => arresto da 4 a 8 mesi per lo svolgimento di un’attività che espone i lavoratori a rischi biologici. (violazione dell’art. 29 c. 1). Il Coronavirus è “un agente biologico del gruppo 4 ovvero un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.” (art.268 c. 1 let. d));
  • Omessa informazione e informazione sui rischi per la salute dei lavoratori => arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro (art. 278 D. Lgs. 81/08);
  • Omessa o insufficiente adozione da parte del datore di lavoro contro il rischio biologico delle misure tecniche, organizzative, procedurali => arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro (art. 272 D. Lgs. 81/08);
  • Omessa o insufficiente adozione da parte del datore di lavoro contro il rischio biologico delle misure igieniche => arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro (art. 274 D. Lgs. 81/08).

 

La responsabilità del Datore di Lavoro in caso di contagio da Coronavirus si aggrava ulteriormente in caso di violazione di norme antinfortunistiche => “Contagio Coronavirus: quando il Datore di Lavoro è responsabile?”


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