PROTOCOLLO CONDIVISO di REGOLAMENTAZIONE per il contenimento della diffusione del Covid - 19 nel SETTORE del TRASPORTO e della LOGISTICA

21 March 2020

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha siglato il "Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica" condiviso con le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti.

Il documento prevede adempimenti per ogni settore specifico nell’ambito trasportistico e della logistica, comprese le filiere degli appalti e le attività accessorie del TRASPORTO AEREO, FERROVIARIO, MARITTIMO E PORTUALE, AUTOTRASPORTO MERCI, TRASPORTO LOCALE.

Settore autotrasporto

Tra gli adempimenti comuni a tutti i settori sopra richiamati, si segnalano quelli di interesse per le imprese di autotrasporto:

  • la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere effettuata nei modi e nelle forme prescritte dalle circolari del Ministero della Salute (in particolare la circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020) e dell’Istituto Superiore di Sanità;
  • viene chiarito in maniera esplicita che per quanto riguarda l’autotrasporto, le trasferte sono consentite.

Settore autotrasporto merci

Nello specifico nel settore dell’autotrasporto merci, vengono stabiliti i seguenti punti.

  • Se possibile, gli autisti devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. 
  • In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purchè non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. 
  • Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro.
  • Non è consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.
  • Le stesse regole si applicano per gli autisti in servizio per il cargo aereo.
  • Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi
  • Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l’utilizzo di mascherine e guanti.
  • Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all’aperto, è comunque necessario l’uso delle mascherine.
  • Assicurare, laddove possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.

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