Il contagio da Coronavirus sul luogo di lavoro è un infortunio.

15 April 2020

Il decreto c.d. “Cura Italia” riconosce l’infezione da COVID -19 come malattia- infortunio sul lavoro ai fini delle prestazioni INAIL    

 

 L’art. 42 comma 2 del D.L. n. 18/20 precisa che “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato.

Le prestazioni INAIL, nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro”.

 

Dunque per le infezioni da virus SARS-CoV-2 (noto anche come Covid -19) contratte in occasione di lavoro trova applicazione il principio generale in base al quale le malattie infettive contratte in circostanze lavorative (ad esclusione di quelle inquadrate come malattie professionali) sono considerate infortuni sul lavoro ai fini della relativa assicurazione.

 

Perché il contagio da CORONAVIRUS è infortunio sul lavoro?

 

Perché l’infezione da Covid - 19 è dovuta ad una causa virulenta che viene equiparata a quella violenta che contraddistingue – come è noto- l’infortunio sul lavoro.

Questo è l’indirizzo vigente dell’Inail per quanto riguarda le malattie affettive e parassitari, indirizzo che recepisce il principio affermato dalla Corte di Cassazione in diverse sentenze (tra cui Cass. Civ. n. 1373/1998 e 6390/1998).

Secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. n. 3090 del 92; 8058 del 91; 5764 dell’82) causa violenta da infortunio è da considerarsi anche l’azione di fattori microbici o virali che penetrando nell’organismo umano, ne determinano l’alterazione dell’equilibrio anatomico-fisiologico semprechè tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo - sia in rapporto (accertabile anche con ricorso a presunzioni semplici) con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Ovviamente nel settore previdenziale è fondamentale la distinzione tra infortunio sul lavoro e malattia professionale

 

Come accertare l’infezione da coronavirus sul luogo di lavoro

 

E’ evidente che l’alta contagiosità del Coronavirus preclude la possibilità di raggiungere un sicuro accertamento sulla fonte del contagio.

Questo è il primo problema di interpretazione dell’art. 42 comma 2 del D.L. n. 18/20 risolto,   

 

per quanto riguarda gli operatori sanitari, con la circolare INAIL 60010 del 17.3.2020.

L’Inail ha chiarito che “si ritiene di ricondurre anche i casi di Covid-19 dei lavoratori dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Istituto, ossia, medici infermieri e altri operatori sanitari in genere, laddove sia accertata l’origine professionale del contagio, avvenuto nell’ambiente di lavoro, oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa”.

 

Il problema dell’accertamento del contagio per gli operatori sanitari viene superato dall’Inail  sottolineando che “ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro indizio che in tal senso deponga”.

In sostanza – in considerazione del rischio professionale insito nell’esercizio dell’attività sanitaria - il contagio si presume essersi prodotto nell’ambito dell’attività lavorativa svolta in piena emergenza COVID -19.

 

E per quanto riguarda tutti gli altri lavoratori?

 

Il lavoratore deve dimostrare in ogni caso che il contagio sia avvenuto (i) nell’ambiente di lavoro - e non, ad esempio, presso il proprio domicilio o, ancora, nell’ambito della propria vita privata o sociale - e (ii) a causa della mancata adozione delle misure di prevenzione da parte del datore di lavoro.

 

Per tutti i lavoratori non rientranti nell’ambito sanitario ospedaliero, la prova può essere data secondo il concetto delle presunzioni elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: “nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità”.

 

Chiarito che l’art. 42 si applica a tutti i lavoratori ai soli ed esclusivi fini dell’erogazione delle prestazioni INAIL, l’accertamento del contagio da Covid 19 come infortunio dovrà essere valutato  caso per caso, anche in via presuntiva con le modalità sopraindicate.

 

Con le conseguenti responsabilità civili e penali che un’eventuale inosservanza delle misure anticontagio da parte del DL può determinare.

 

Per quanto riguarda l’eventuale responsabilità del contagio in capo ai datori di lavoro pubblici e privati occorre fare riferimento al complesso di misure che il datore di lavoro pubblico e privato deve porre in essere per scongiurare il rischio di contagio e, comunque, per scongiurare ogni profilo di responsabilità.

 

 

A cura dell’avv. Barbara Bardesono

Studio Bardesono & Partners


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