Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
23 March 2020
Alla luce del DPCM del 22.03.2020 e del Decreto della Regione Piemonte n. 34 del 21.03.2020 – con decorrenza immediata e fino a 03.04.2020 - si riassume quanto segue:
E’ VIETATO:
- ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per quelli motivati da:
- comprovate esigenze lavorative
- situazioni di necessità
- motivi di salute
- ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case.
- creare assembramenti di più di due persone in luogo pubblico, garantendo comunque la distanza di un metro.
- la mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura di quarantena ovvero risultati positivi al virus.
- la sosta e assembramento presso i distributori automatici (cosiddetti H24) di bevande e alimenti confezionati
Attività commerciali
Sono SOSPESE:
- le attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (individuate nell’allegato 1 del DPCM del 11 marzo 2020).
- I mercati settimanali, salvo che si garantisca l’utilizzo di transenne e la presenza costante della polizia locale per evitare assembramenti
- le attività inerenti i servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri e estetisti
- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
Restano APERTE
- Attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1:
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Servizi alla persona individuati nell’allegato 2:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
- I mercati di generi alimentari, garantendo l’utilizzo di transenne e la presenza costante della polizia locale per evitare assembramenti da parte di ogni Comune.
Attività artigianali di servizio
Sono SOSPESE:
le attività artigianali di servizio, ad eccezione dei servizi di pubblica utilità ed indifferibili.
Restano APERTE
Le attività artigianali di servizio necessarie al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività.
Attività dei servizi di ristorazione
Restano APERTE
- Mense e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
- Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati solo lungo le autostrade e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, limitatamente ai prodotti di asporto da consumarsi al di fuori dei locali.
Restano garantiti
Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie:
- i servizi bancari,
- i servizi finanziari,
- i servizi assicurativi
- l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
- le attività di raccolta e trasporto rifiuti
Pubbliche amministrazioni
Sono sospese le attività degli Uffici Pubblici regionali, provinciali e comunali – fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili come individuati dalle Autorità competenti d’intesa con il Prefetto.
La sospensione dell’attività degli uffici è da intendersi come sospensione dell’attività in presenza. Le funzioni pubbliche vengono garantite attraverso il ricorso al lavoro agile, ad eccezione, ai sensi dell’articolo 1, comma 6) del D.P.C.M. 11 marzo 2020, dello svolgimento delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza da svolgersi in presenza per quanto relativo ai servizi indifferibili.
Attività professionali
Sono CHIUSI:
- gli studi professionali, salvo l’utilizzo del lavoro agile con esclusione dello svolgimento delle attività indifferibili e urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza.
Restano APERTI:
- gli studi medici o sanitari e di psicologia.
Sono da considerarsi quali “termini perentori” tutte quelle scadenze che i vari DPCM non hanno prorogato o hanno prorogato entro il termine di scadenza del Decreto in oggetto (3 aprile).
Nel rispetto dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno del 22/3/2020:
- i collaboratori e i dipendenti in smart-working potranno recarsi negli studi professionali e trattenersi per il solo tempo necessario per il ritiro e la consegna dei documenti
- i professionisti non possono incontrare i propri clienti presso gli studi se non nel caso di assoluta necessità, e devono privilegiare la consulenza mediante strumenti di comunicazione a distanza
- le attività indifferibili ed urgenti sono individuate sulla base della autonoma e insindacabile valutazione del professionista coperta da segreto professionale, nel rispetto, comunque, degli obblighi di prevenzione del contagio da COVID 19 previsti dalla normativa attualmente vigente.
- il professionista può recarsi presso gli uffici postali al fine dell’invio e/o ritiro della corrispondenza.
Cantieri
Fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza e sicurezza.
Attività produttive
Si raccomanda che:
1. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2.siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3.siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
4.assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
5.siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
6.siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni
Strutture ricettive
Sono CHIUSE tutte le strutture ricettive con conseguente sospensione dell’accoglienza degli ospiti, salvo le strutture in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, quarantena, pernottamento di parenti, …).
Attività di svago/sportivo/culturale
Sono CHIUSE:
- palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
- musei e altri luoghi di cultura
Rilevazione temperatura corporea
Si raccomanda di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall’azione di verifica del rispetto dei divieti dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale.
A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C è previsto il divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus”
Non esiste obbligo di rilevazione della temperatura corporea. La raccomandazione ad eseguire tale operazione è di natura precauzionale.
Avvenuto il rilievo, qualora la persona ad esso sottoposta abbia una temperatura uguale o superiore a 37,5° C, il titolare dell’esercizio è tenuto alla segnalazione alle Forze dell’Ordine o alla Polizia Locale al fine di consentire loro la verifica delle eventuali misure di quarantena già impartite al soggetto.