LA DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO -ART. 16 D.lgs n. 81/08 E LA SUA EFFICACIA NEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE

14 May 2024

Che cos'è la delega di funzioni in materia di Sicurezza sul Lavoro - A cosa serve nel Sistema di Gestione Aziendale

a cura di Barbara Bardesono - Avvocato esperto in sicurezza sul lavoro e sistemi di gestione aziendale

La delega di funzioni di cui all'art. 16 d.lgs n. 81/2008 è un importante strumento di organizzazione aziendale che consente al datore di lavoro di trasferire i poteri, doveri e responsabilità per legge connessi al proprio ruolo ad altro soggetto: il delegato diventa garante a titolo derivativo, con conseguente riduzione e mutazione dei doveri facenti capo al soggetto delegante.
Si premette ulteriormente che la Corte di Cassazione, con orientamento costante, afferma che nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega validamente conferita della posizione di garanzia (Cass Pen. Sent. n. 49402 del 13/11/2013; Cass. Pen. Sent. n. 8118 dell' 01/02/2017).

L'esistenza di una delega valida ed efficace consente, in sostanza, al datore di lavoro, di andare esente da responsabilità per gli eventi dannosi verificatosi nei confronti dei lavoratori.

Il delegato è, quindi, il (nuovo) soggetto tenuto in via esclusiva, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 cpv C.p., ad assicurare il rispetto delle prescrizioni normative connesse alle funzioni trasferite, mentre il delegante può ritenersi esonerato da responsabilità, seppure nei limiti e con le avvertenze meglio specificate nel proseguo.

Residua, infatti, in capo al datore di lavoro delegante "un obbligo di vigilanza alta che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato. Tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed attuazione efficace del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30 comma 4 (art. 16 comma 3).

Il controllo cui il datore di lavoro è obbligato non è un controllo continuativo, giornaliero e costante, ma viene esercitato attraverso flussi informativi, riunioni periodiche, esame della documentazione dell'attività del delegato ecc...

In caso di violazione di tale obbligo di vigilanza, il datore di lavoro sarà responsabile penalmente, in concorso con il delegato, per lesioni personali colpose o omicidio colposo per omesso impedimento dell'evento dannoso accaduto al lavoratore.

"Va infine evidenziato che non vi è effetto liberatorio senza attribuzione reale di poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all'ambito delegato. In breve la delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui attribuisce effettivamente i pertinenti poteri" (Cass. Sez. Unite sent. n. 38343 del 24 aprile 2014).

La stessa sentenza delle Sezioni Unite ha ribadito che "è invero principio basilare, consolidato della prassi e da ultimo recepito con la disciplina di sistema, che la delega per produrre /'effetto liberatorio che la caratterizza, deve trasferire insieme ai doveri tutti i poteri necessari a/l'efficiente governo del rischio. Il trasferimento può avere ad oggetto un ambito definito e non l'intera gestione aziendale, ma in tale territorio circoscritto il ruolo del soggetto delegato deve essere caratterizzato da pienezza di poteri, in primo luogo di quelli di spesa. Il trasferimento dei poteri, inoltre, deve essere effettivo e non meramente cartolare".

I requisiti della delega di funzioni  art. 16 D.lgs. 81/08

In ossequio al principio per cui, al fine di assicurare un efficace sistema di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la traslazione dei poteri deve essere presidiata con la previsione di regole formali e sostanziali, il legislatore ha previsto una serie di limiti e condizioni.

La norma richiede che la delega risulti da atto scritto recante data certa, che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate e che sia accettata dal delegato per iscritto (art. 16 comma 1).

La delega per essere operativa deve essere resa conoscibile mediante adeguata e tempestiva pubblicità (art. 16 comma 2). Sul piano applicativo, la pubblicità può essere realizzata attraverso il sito internet dell'azienda, gli avvisi aziendali (news, circolari, avvisi in bacheca), la comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la comunicazione al medico competente, il verbale di riunione periodica di prevenzione (art. 35 D.Lgs. n. 81/2008), l'informazione ai lavoratori, l'iscrizione nel registro delle imprese, la comunicazione al coordinatore per l'esecuzione dei lavoriE così via.

E' consigliabile, considerati i rilevanti riflessi che tale atto produce sul piano sia delle responsabilità che economiche, tuttavia, che la delega risulti almeno da scrittura privata autenticata da un notaio.

Obblighi non delegabili con la delega di funzioni in materia di Sicurezza sul Lavoro

Vi sono degli obblighi non delegabili neanche attraverso la delega di funzioni ex art. 16  quali:

1. La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 (che resta nella sua responsabilità anche quando venga conferito ad altri l'incarico della materiale stesura, giacché "il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia ..." - Cass. Pen. Sent. n. 27295 del 31/05/2017)

2. La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Tali obblighi ineriscono l'essenza della figura del datore di lavoro e della sua posizione di garante all'interno del contesto produttivo, per l'intima correlazione con le scelte aziendali di fondo.

 


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