Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro

17 March 2020

Tra le misure contenute nel protocollo siglato il 14 marzo 2020 tra Governo e le parti sociali per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID- 19 negli ambienti di lavoro vi è quella di sospendere ed annullare ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati.

 

Per quanto riguarda i lavoratori privi della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce".

 

Il datore di Lavoro pertanto dovrà far svolgere la formazione obbligatoria al lavoratore per mezzo di corsi in modalità E-learning, quando consentito dalla legislazione vigente (si veda a tal proposito  l'allegato V dell'Accordo Stato Regioni del 7/7/2016) o in modalità "Videoconferenza", anche per i lavoratori in smart work .

 

Per quanto riguarda le attività di aggiornamento che non possono essere svolte a causa a causa dell’emergenza in corso non determineranno l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (ad esempio "carrellista" o "addetto al primo soccorso").

Ciò significa quindi che l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità così come il carrellista può continuare ad operare come tale.

Lo stesso dicasi per tutte le altre figure previste nell’organigramma aziendale.

 

Ovviamente tale formazione di aggiornamento dovrà essere tempestivamente completata dopo la cessazione dell'efficacia delle misure restrittive di cui ai provvedimenti nazionali.


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