Le 29 misure urgenti di contenimento dell’ epidemia da Covid- 19

26 March 2020

Il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 elenca numerose restrizioni e regole per contenere il virus.

Tali misure hanno una durata non superiore a trenta giorni, ripetibili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dichiarato come fine dello stato di emergenza.

 

1.Limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di   allontanarsi   dalla   propria residenza, domicilio o dimora  se  non  per  spostamenti  individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da:

- esigenze  lavorative

- da situazioni di necessità o urgenza

- da motivi di salute

- altre specifiche ragioni.

 

2.Chiusura al pubblico di:

- strade  urbane

- parchi

- aree gioco

- ville

- giardini pubblici o altri spazi pubblici.

 

3) Limitazioni o divieto  di  allontanamento  e  di  ingresso  in territori comunali, provinciali  o  regionali,  nonchè  rispetto al territorio nazionale.

 

4) Quarantena  precauzionale  ai soggetti che hanno avuto contatti  stretti  con  casi  confermati  positivi di Coronavirus o che rientrano da aree ubicate  al  di fuori del territorio italiano.

 

5) Divieto assoluto di allontanarsi dalla  propria  abitazione  o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perchè risultate positive al virus.

 

6) Limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

 

7) Limitazione o sospensione di manifestazioni , di eventi e di ogni  altra  forma  di  riunione  in luogo pubblico o  privato,  anche  di  carattere  culturale,  ludico, sportivo, ricreativo e religioso.

 

8) Sospensione delle cerimonie civili  e  religiose,  limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto.

 

9) Chiusura di:

- cinema, teatri, sale da concerto  sale  da  ballo, discoteche,

- sale  giochi,  sale  scommesse  e  sale  bingo

- centri culturali, centri sociali e centri ricreativi

- altri analoghi luoghi di aggregazione.

 

10) Salva la possibilità di svolgimento a distanza, sospensione di:

- congressi

- ogni tipo di riunione

- evento sociale

- ogni altra attività convegnistica o congressuale.

 

11) Limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive e disciplina in luoghi pubblici o privati.

Chiusura  temporanea di:

- palestre

- centri  termali

- sportivi

- piscine

- centri  natatori  e   impianti sportivi, anche se privati

 

12) Limitazione o sospensione delle attività svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico:

-  ludiche

- ricreative

- sportive

- motorie.

 

13) Possibilità di  disporre  o  di  affidare  alle  competenti autorità statali  e  regionali  la  limitazione,  la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci:

-automobilistico

- ferroviario

- aereo

- marittimo

- nelle  acque interne, anche non di linea

- trasporto pubblico locale.

 

14) Sospensione  dei  servizi  educativi:

- per  l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni  ordine  e  grado

- delle istituzioni di formazione superiore

- comprese le università

- le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

- di corsi professionali

- master

- corsi per  le  professioni  sanitarie  e università per anziani

- corsi professionali

- attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e  locali e da soggetti privati

- altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma  la  possibilità  del  loro  svolgimento  di attività in modalità a distanza.

 

15) Sospensione  dei  viaggi  d'istruzione:

 -iniziative  di scambio o gemellaggio

- delle visite guidate e delle uscite didattiche programmate  dalle  istituzioni  scolastiche  di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero.

 

16) Limitazione o sospensione dei servizi di apertura al  pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

 

17) Limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli  uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque  salve  le  attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali  prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile.

 

18) Limitazione  o  sospensione  delle  procedure  concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale  presso  datori  di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata con modalità a distanza, fatte  salve  l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati  dalla legge, la conclusione delle  procedure  per  le  quali  risulti  già ultimata  la  valutazione  dei  candidati  e   la   possibilità  di svolgimento  dei  procedimenti  per  il  conferimento  di   specifici incarichi.

 

19) Limitazione  o  sospensione  delle  attività  commerciali  di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la  reperibilità  dei  generi:

- agricoli

-  alimentari

- di prima necessità

Da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo  a  carico  del  gestore  di  predisporre  le condizioni per garantire il rispetto di  una  distanza  di  sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il rischio di contagio.

 

20) Limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di:

- bevande e alimenti

- di consumo  sul  posto  di alimenti e bevande - compresi bar e ristoranti.

 

21) Limitazione o  sospensione  di  altre  attività  d'impresa  o professionali,  anche  comportanti  l'esercizio   di   pubbliche funzioni, nonchè di lavoro autonomo, con possibilità di  esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio.

Laddove non sia  possibile  rispettare  la distanza di sicurezza  interpersonale  predeterminata  e  adeguata  a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura  di contenimento,  con  adozione  di  adeguati  strumenti  di  protezione individuale.

 

22) Limitazione allo svolgimento di:

- fiere

- mercati

A eccezione di quelli  necessari  per  assicurare  la  reperibilità  dei  generi agricoli, alimentari e di prima necessità.

 

23) Specifici divieti o limitazioni per  gli  accompagnatori  dei pazienti  nelle  sale  di  attesa  dei   dipartimenti   emergenze   e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS).

 

24) Limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a :

-strutture di ospitalità e lungo degenza

- residenze sanitarie assistite  (RSA)

- hospice

- strutture  riabilitative  e  strutture   residenziali   per anziani, autosufficienti e non

- agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni.

 

25) Obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno  sostato  in  zone  a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute.

 

26) Adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico.

 

27) Predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente.

 

28) Previsione che le attività  consentite  si  svolgano  previa assunzione da parte del titolare o del gestore  di:

misure  idonee  a evitare assembramenti di  persone

- obbligo  di  predisporre  le condizioni per garantire il  rispetto  della  distanza  di  sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il rischio di contagio.

Per i servizi di  pubblica  necessità,  laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione  di  strumenti di protezione individuale.

 

29) Eventuale previsione di  esclusioni  dalle  limitazioni  alle attività economiche - verifica caso  per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.

 


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