Quando è obbligatorio l'aggiornamento antincendio?

17 December 2020

a cura della dott.ssa Francesca Giordano, Avvocato

Consulente  in Sicurezza  sul Lavoro  e  Ambiente

Docenti Formatori in materia di sicurezza e ambiente

Specializzata  in  contrattualistica  e  diritto del lavoro

L’Addetto Antincendio è una figura espressamente prevista dal Testo Unico per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, ricompreso all’interno di quella squadra per la Gestione delle Emergenze, ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 81/08.

  • Il D.Lgs. 81/08 indica nell'art. 37 co. 9 recita: “I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.

L'articolo continua poi dicendo che "in attesa delle disposizioni di cui all'art. 46 comm. 3 continuano a trovare le disposizioni nel D.M. 10.03.98”, che non prevede l'aggiornamento.

  • Il Ministero dell’InternoDipartimento Vigili del Fuoco è intervenuto, con la Circolare 23/02/2011, n. 12653 sulla Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D.Lgs. 81/2008).

La Circolare definisce i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento in base alla tipologia di rischio, e indica infatti i programmi dei tre livelli di formazione di aggiornamento.

Sono stati quindi previsti: un aggiornamento di due ore per gli incaricati in attività a rischio incendio basso (con lo svolgimento della sola parte pratica).

Aggiornamento antincendio ogni quanto?

Un aggiornamento di cinque ore per gli incaricati in attività a rischio incendio medio (2 ore dedicate alla parte teorica e 3 ore alla parte pratica) ed un aggiornamento di otto ore per gli incaricati in attività a rischio incendio elevato (5 ore parte teorica e 3 ore parte pratica). Per ogni tipologia di rischio sono indicati i contenuti dell’aggiornamento, per la parte teorica e per quella pratica

  • La Circolare del 27/01/2012 del Comando  dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena definisce che, nelle more di specifiche disposizioni in merito, la periodicità di 3 anni possa essere adeguata, in analogia al primo soccorso, anche per l’aggiornamento della formazione in materia di prevenzione incendi.
  • L'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016nell'allegato 5 (corsi di aggiornamento) specifica che per l'aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi si fa riferimento al D.M. 10.03.98, e specifica che non prevede l'aggiornamento.

I percorsi formativi inerenti l'aggiornamento sono necessari per integrare e rinnovare le conoscenze teoriche, nonché le capacità tecnico-pratiche precedentemente acquisite dall'addetto che ha la responsabilità di sovrintendere alla sicurezza antincendio; quest’ultimo dovrà essere, inoltre, informato e formato sulle novità normative e strumentali.

Riguardo i corsi per gli addetti alla lotta antincendio e all’evacuazione, occorre evidenziare la totale mancanza di riferimenti normativi primari (leggi o altre disposizioni legislative a valenza giuridica) circa la periodicità con la quale effettuare l’aggiornamento della formazione.

All’art. 37, comma 9 non si legge, infatti, alcun riferimento specifico alla periodicità dell’aggiornamento di tale tipologia di corsi, ma si evince solamente che gli addetti “devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.

L'obbligo di aggiornamento per gli addetti antincendio stabilito dal citato art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/2008, costituisce titolo abilitativo allo svolgimento delle relative funzioni.

L'assenza di una disposizione regolamentare specifica in punto di aggiornamento (assente nel DM 10.03.1998) non fa venir meno tale obbligo, introdotto dalle circolari del Ministero dell’interno, ma lo lascia libero nelle modalità di adempimento, in relazione ad un proprio senso di responsabilità aziendale.

Non è condivisibile, poi, la tesi di coloro che pretenderebbero di desumere la non obbligatorietà dell’aggiornamento dal rinvio che l'Accordo Stato Regioni del 2016 fa al D.M. 10.03.98, specificando che lo stesso non prevede l'aggiornamento: questa lettura, infatti, contrasta apertamente con il sistema di gerarchia delle fonti previsto dal nostro ordinamento.

Sotto la Costituzione abbiamo le FONTI PRIMARIE quali: leggi ordinarie, decreti-legge, decreti legislativi (come l'attuale Testo Unico di SSL), leggi regionali, etc..

Al di sotto del livello primario si trovano le FONTI SECONDARIE, che sono fonti adottate dal potere esecutivo che non possono contenere norme in contrasto con le leggi né con norme di pari grado, ma che ne costituiscono semplice attuazione, innovando l'ordinamento giuridico nei limiti stabiliti dalla legge.

In questa categoria rientrano i Decreti Ministeriali (ad es. il D.M. 10 marzo '98 sull'antincendio), i Decreti Interministeriali (ad es. il D.I. 6 marzo 2013 sui criteri di qualificazione del formatore in materia di SSL).

Se si pensa a tutti questi Decreti citati come esempio tra parentesi, se ne riconosce subito il valore di norme secondarie, nel senso che verrà immediatamente in mente la norma primaria (contenuta nel D.Lgs. 81/2008) di cui essi sono attuazione.

Dunque sono posti a un livello sublegislativo.

Anche pensando ai principali Accordi Stato Regioni e Intese Stato-Regioni (compreso quello del 7.07.2016) risulterà agevole identificare la norma primaria di cui essi sono attuazione e rispetto alla quale essi sono posti al di sotto (gli artt.37 e 41 D.Lgs. 81/2008) e concludere che l’Accordo Stato Regioni del 2016, in quanto fonte sublegislativa di rango inferiore rispetto al Testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08 (che rientra pacificamente tra le fonti primarie), non potrà mai stabilire prescrizioni in contrasto con quelle dettate da quest’ultimo.

Si può pertanto concludere che, a tenore dell’articolo 37 comma 9 D.Lgs. 81/2008, l’aggiornamento periodico in materia di prevenzione incendi rimane un obbligo.
Nel caso specifico di attività assoggettate al controllo dei VVFF (per le attività a rischio medio ed alto) rimane come valido riferimento, per la scelta del corso più adatto, la circolare dei VVFF del 2011, che stabilisce una  periodicità triennale degli aggiornamenti.

Per le attività classificate a rischio basso rimane d’obbligo l’aggiornamento periodico, ma le modalità di adempimento, compresa la periodicità, sono a carico del Datore di Lavoro.

La mancanza di aggiornamento potrebbe essere addirittura punita dall’art. 2087 del Codice Civile che stabilisce che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.


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