La riunione periodica di coordinamento integra il PSC in relazione all’evoluzione dei lavori

06 September 2019

di Barbara Bardesono - Avvocato specializzato in sicurezza sul lavoro e prevenzione 

Come può il CSE integrare il PSC?

Tra gli obblighi del coordinatore della sicurezza per l’Esecuzione dei Lavori (CSE) il comma 1 lett. b) dell’art. 92 del D.lgsv n. 81/2008 richiede al CSE, oltre a verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS), di adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS.

La normativa tace sulle modalità con le quali debba avvenire tale adeguamento.

Nella pratica vi sono CSE che preferiscono rielaborare interamente il PSC con le integrazioni necessarie, CSE che elaborano allegati integrativi al PSC e CSE che formalizzano le modifiche intervenute all’interno delle riunioni di coordinamento.

La prassi di utilizzare la riunione di coordinamento per svolgere le integrazioni al PSC è stata spesso oggetto di contestazioni da parte degli enti di vigilanza in diverse parti del territorio nazionale, che – a parere di chi scrive- con un approccio piuttosto rigido e formale, hanno sanzionato il CSE per la violazione dell’art. 92 comma 1) lett. b) coinvolgendolo – in caso di infortunio sul lavoro- nel procedimento giudiziario ex art. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni personali colpose).

Sentenza Cassazione Penale n. 57974/2017

Con la sentenza n. 57974/2017 la Cassazione penale riconosce il verbale di coordinamento come legittimo metodo utilizzato dal CSE per governare le attività di cantiere in quanto avente “funzione integrativa del piano di sicurezza”. 

Quale era il caso esaminato dalla Corte?

In un cantiere edile ove lavoravano più imprese il lavoratore dell’impresa X stava eseguendo, all’interno di un cavedio, il lavaggio di una persiana smontata con una idropulitrice, mentre contestualmente si svolgevano operazioni di uso di un montacarichi posizionato sulla sommità di un ponteggio metallico eretto all’interno del cavedio. Durante la fase di salita, dal montacarichi si era staccato ed era caduto un trapano, non adeguatamente assicurato da parte di un dipendente di diversa ditta; l’attrezzo aveva colpito al capo il lavoratore, procurandogli lesioni.

Il reato é contestato ai diversi datori di lavoro, in cooperazione colposa fra loro, per non aver adottato le misure necessarie a prevenire i rischi a carico dei lavoratori in sosta o in attività sotto carichi sospesi, ed al coordinatore per l’esecuzione dei lavori di non aver svolto i propri compiti dall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 in relazione alle interferenze fra lavoratori delle diverse imprese, in particolare con riguardo alle modalità di accesso e di sosta nel cavedio.

Per quanto riguarda la posizione del CSE veniva contestato di non aver predisposto un piano di sicurezza e coordinamento che non poteva dirsi aggiornato dal verbale di coordinamento, in quanto quest’ultimo non conteneva riferimenti al rischio specifico concretizzatosi in occasione del lavaggio delle persiane e ai relativi provvedimenti da adottare.

Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Genova riconoscevano il CSE corresponsabile dell’accaduto - unitamente agli altri due imputati- per non aver predisposto un piano di sicurezza e coordinamento che non poteva dirsi aggiornato dal verbale di coordinamento, in quanto quest’ultimo non conteneva riferimenti al rischio specifico concretizzatosi in occasione del lavaggio delle persiane e ai relativi provvedimenti da adottare.

Il ricorso del CSE si basava su due principali motivi.

Con il primo motivo si lamentava violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in rapporto alla posizione di coordinatore per l’esecuzione dei lavori a lui attribuita: posizione che comporta obblighi di alta vigilanza e di verifica dell’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza da parte delle imprese esecutrici, nonché dell’idoneità del piano operativo e dell’eventuale necessità di procedere a un aggiornamento del piano stesso.

IL CSE deduceva che il verbale della riunione di coordinamento del 17 ottobre 2008 costituiva una vera e propria integrazione del piano di sicurezza, che – diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito – faceva espresso richiamo del precetto contenuto nell’art. 92 lettera B del D.Lgs. 81/2008 e prendeva espressamente in esame anche le lavorazioni da eseguirsi all’interno di cortili (e dunque anche del cavedio) come quella ove avvenne l’infortunio. Per espressa previsione nel verbale il CSE aveva introdotto il divieto di sovrapposizione di lavorazioni, e pertanto, durante l’operazione che causava l’infortunio tutte le lavorazioni dovevano essere sospese.

La Cassazione, nel ribadire il ruolo di Alta Vigilanza del CSE, riconosce che contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, il CSE “ha documentato in modo puntale ed esaustivo che il verbale di coordinamento, oltre ad avere effettivamente funzione integrativa del piano di sicurezza, escludeva la sovrapposizione di attività lavorative anche con riguardo allo svolgimento di operazioni nella parte di ponteggio dentro il cavedio ove era avvenuto l’incidente”.

Con questa sentenza la giurisprudenza riconosce la riunione periodica di coordinamento come strumento fondamentale per il CSE per dare adempimento agli obblighi previsti dall’art. 92 D.lgsv n. 81/08 tra i quali l’adeguamento, in corso d’opera laddove i cambiamenti si sono resi necessari per proseguire l’esecuzione dei lavori.

Oltre a questo importante riconoscimento la stessa sentenza ribadisce il fatto che i CSE non debba interagire direttamente con le maestranze, visti i compiti di alta vigilanza, ma con i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i loro ausiliari (dirigenti e preposti).


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