Operaio o impresa specializzata?

13 December 2019

La scelta errata ricade sul committente che è responsabile della sicurezza degli operai   

 

di Barbara Bardesono - Avvocato esperto in sicurezza sul lavoro e prevenzione     

 

Nell’ambito degli obblighi di attuazione e rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni, il committente di lavori è responsabile qualora manchi in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale per assumersi la responsabilità dell’attuazione generale delle misure antinfortunistiche.

 

Nel caso in esame il proprietario di un immobile aveva commissionato i lavori di parziale ristrutturazione dell’immobile, in particolare di rifacimento del tetto, ad un operaio benché questi non fosse titolare di un’impresa edile ma dipendente in mobilità di altra impresa, né disponesse dei mezzi necessari per eseguire le opere, tanto che le attrezzature erano di un nipote dello stesso.

 

Con sentenza n. 36581/2009 la Corte di Cassazione, ha stabilito che chi utilizza, per ristrutturare il proprio appartamento un operaio e non un’impresa specializzata è tenuto alla vigilanza delle norme sulla sicurezza del lavoratore ed in caso di morte di quest’ultimo rischia una condanna per omicidio colposo.

 

La sentenza ha affermato un importante principio in tema di sicurezza sul lavoro: il committente è tenuto a verificare se la persona alla quale commissiona il lavoro è munito di capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di svolgimento della stessa (nel caso in questione i lavori commissionati erano pericolosi in quanto venivano eseguiti a circa 15 metri dal suolo, senza adottare alcuna precauzione per evitare cadute dall’alto, come la predisposizione di una impalcatura).

 

In mancanza di una impresa specializzata e, conseguentemente, di un direttore dei lavori e/o di un coordinatore della sicurezza, il committente è l’unico destinatario degli obblighi di vigilanza sul rispetto delle norme antinfortunistiche ed è garante della salvaguardia dell’incolumità di chi presta la propria attività lavorativa a suo favore con le conseguenti responsabilità in caso di infortunio (mortale in questo caso).

 


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