Lavoratore autonomo: chi è e cosa può fare in cantiere

15 May 2020

a cura dell’Ing. Daniela Beltramelli – Chief Technical Officer dello Studio B&S  

Negli ultimi anni il numero di lavoratori autonomi è aumentato in modo rilevante, in particolare nel settore delle costruzioni, dei trasporti e dell’agricoltura.

Storicamente l’impiego di lavoratori autonomi in cantiere riguardava figure specializzanti che garantivano l’esecuzione di opere specifiche.

Con il tempo, la figura del lavoratore autonomo si è allargata a dismisura sino ad includere quelle figure che una volta erano lavoratori dipendenti.

Tuttavia spesso le forme d’impiego non sono legittime e ciò pone seri problemi sotto gli aspetti di tutela della salute e sicurezza nei cantieri.

Lo scopo di questo articolo è quello di chiarire il ruolo di questa figura e capire la sua corretta applicazione in cantiere.

 

Chi è il lavoratore autonomo

L’articolo 89, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. definisce il lavoratore autonomo come “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”.

 

Il lavoratore autonomo, quindi, è un artigiano che svolge la propria attività da solo (senza l’aiuto di collaboratori o altri artigiani) e si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con gestione a proprio rischio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di chi gli ha affidato il lavoro (committente).

Quindi il lavoratore autonomo:

  • NON è soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del committente.
  • NON è obbligato ad osservare un orario di lavoro. Il pagamento della prestazione è riferito al valore dell’opera o del servizio e non al tempo impiegato
  • È dotato di partita IVA e stipula con il committente un contratto d’opera, non un contratto di appalto (esclusivo delle imprese)

 

Quali opere possono essere affidate ai lavoratori autonomi

Siccome il lavoratore autonomo non dispone di forza lavoro - altrimenti rientrerebbe nella categoria di impresa esecutrice a tutti gli effetti sulla base del “principio di effettività” di cui all’art. 299 del D.Lgs. 81/08 - potrà fare affidamento esclusivamente sul proprio tempo nell’esecuzione delle piccole lavorazioni per le quali è stato incaricato.

Tra le attività che può svolgere:

  • pittura interna delle pareti di un appartamento;
  • rifacimento delle piastrelle di bagni e cucine;
  • manutenzione di infissi, balaustre, ringhiere;
  • piccoli lavori edili, facendo attenzione alla movimentazione manuale dei materiali e delle attrezzature, poiché è necessario assicurarsi che possa essere eseguita da una singola persona.

Si tratta cioè di tipologie di lavori realizzabili da una singola persona.

 

Quali opere NON possono essere affidate ai lavoratori autonomi

Il lavoratore autonomo NON può svolgere le seguenti attività:

  • Costruzione di abitazioni e/o completo rifacimento di edificio
  • Opere strutturali
  • Opere di sbancamento
  • Costruzioni delle fondamenta
  • Opere di cemento armato e strutture in elevazioni in genere
  • Lavori per i quali con particolare attenzione alla movimentazione dei carichi il singolo artigiano non ha la possibilità di lavorare in autonomia
  • Montaggio/smontaggio di ponteggi
  • Interventi di manovalanza
  • Montaggio di strutture metalliche e di prefabbricati
  • Rimozione amianto

 

Quali documenti deve produrre il lavoratore autonomo prima di accedere in cantiere

Il lavoratore autonomo così identificato deve possedere, pur limitati e differenti rispetto alle imprese affidatarie ed esecutrici, requisiti di idoneità tecnico professionale, accertati dal committente e dall’impresa affidataria mediante l’acquisizione di almeno i seguenti documenti:

 

  1. Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
  2. Documentazione specifica attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
  3. Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
  4. Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/08
  5. DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007.

 

NOTA BENE: Con la dichiarazione di cui al punto b), il lavoratore autonomo dichiara di essere in possesso e/o avere la disponibilità di macchine e attrezzature “consistenti”.

Quindi non è sufficiente essere in possesso di minuta attrezzatura: secchi, pale, picconi, martelli, carriole, perché ciò non dimostra l’esistenza di un’autonoma organizzazione di impresa!

 

Può il lavoratore autonomo collaborare con altri lavoratori

Tutte le volte che il lavoratore autonomo:

  • lavora a stretto contatto con i dipendenti di altra ditta esecutrice
  • svolge le medesime mansioni del personale di altra ditta esecutrice e osserva lo stesso orario di lavoro
  • riceve direttive di lavoro dal responsabile di altra ditta esecutrice
  • è sottoposto al potere disciplinare (rimproveri, multe) del titolare di altra ditta esecutrice
  • la sua retribuzione è commisurata alle ore di lavoro e non al prodotto finito

viene assimilato a lavoratore subordinato (o meglio lavoratore parasubordinato), pur essendo pagato a fattura e non a busta paga!

Quindi il datore di lavoro dell’altra ditta esecutrice, trattandolo come fosse un suo dipendente, assumerebbe nei suoi confronti gli stessi obblighi che ha verso i propri lavoratori.

 

Per questo motivo, il lavoratore autonomo non può collaborare con altri lavoratori autonomi o con lavoratori dipendenti, altrimenti perderebbe lo status di lavoratore autonomo, dovendo soggiacere a condizioni imposte da altri.

 

NOTA BENE: Se più lavoratori autonomi collaborano per realizzare un’opera, costituiscono una impresa di fatto, in cui un lavoratore autonomo viene identificato come datore di lavoro e gli altri vengono considerati lavoratori. Ciò comporta che questa Associazione Temporanea di Impresa dovrà predisporre tutta la documentazione prevista dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro  per le imprese esecutrici.

 

Può il lavoratore autonomo subappaltare delle lavorazioni

In qualità di affidataria, la ditta dovrà attuare gli obblighi di cui all’art. 97 del D.Lgs. 81/08 e smi e nello specifico:

  • verificare le condizioni di sicurezza in cantiere e la corretta applicazione delle disposizioni e prescrizioni del PSC
  • verificare l’idoneità tecnico professionale dei sub-affidatari
  • coordinare l’applicazione delle disposizioni degli articoli 95 e 96 del D.Lgs. 81/08, sulla corretta organizzazione e gestione del cantiere
  • verificare la congruenza del POS delle imprese sub-affidatarie del proprio POS, alla cui redazione è tenuta in quanto impresa affidataria.

 

L’attuazione di tutti questi obblighi, alcuni dei quali richiedono una forte presenza in cantiere, difficilmente potrà essere assicurata da un’unica persona, cioè il titolare della ditta individuale senza dipendenti.

In tale ottica l’affidatario, non avendo forza lavoro, è costretto ad affidare queste funzioni organizzative e gestionali a terzi, tramite contratti e incarichi professionali.

Questi incaricati, quindi, risponderanno al titolare dell’impresa individuale affidataria, che metterà loro a disposizione risorse concrete: in questa modalità si troveranno a svolgere ruoli da dirigente o preposto in cantiere, ovvero da lavoratori parasubordinati, facendo cessare in tal modo lo status di ditta individuale senza dipendenti del lavoratore autonomo.

 

Quali sanzioni ricadono sul lavoratore autonomo se collabora con altri addetti

Se in caso di ispezione o di infortunio viene riscontrato che il lavoratore autonomo svolge le proprie attività come lavoratore subordinato di altra impresa esecutrice oppure si avvale di famigliari/collaboratori, verranno applicate le seguenti sanzioni:

  • Sanzioni conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro autonomo in rapporto di lavoro dipendente
  • Versamento dei contributi INPS e dei premi INAIL non versati e dovuti come lavoratore dipendente
  • Sanzioni per illeciti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione (obbligo del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori dipendenti)
  • Eventuale allontanamento del lavoratore autonomo fino all’avvenuta regolarizzazione
  • Conseguenze a carico del committente 

 

 


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