Responsabilità direttore lavori per l’infortunio del lavoratore

16 January 2020

Secondo il Codice degli Appalti Pubblici il Direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto.

Il Direttore dei lavori è quindi colui che ha compiti di sorveglianza tecnica relativa alla esecuzione del progetto sulla base dei patti contrattuali con l’appaltatore.

Quali sono gli obblighi del Direttore dei Lavori per quanto riguarda la  sicurezza sul lavoro?

Vediamo insieme le norme dove si fa riferimento al Direttore dei lavori connesse alla materia della salute e sicurezza nei cantieri.

Il Direttore Lavori e il D.Lgs. 81/2008

Il Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro cita – indirettamente- il Direttore dei Lavori nel seguente articolo:

Articolo 145: “Il disarmo delle armature provvisorie... deve essere effettuato... sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data autorizzazione”.

Inoltre al punto 4.6 dell’allegato XV si legge che il direttore dei lavori “è tenuto a liquidare l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione quando previsto. Questa previsione non incide direttamente sul profilo di responsabilità del Direttore dei lavori in materia prevenzionistica ma per scrupolo di trattazione è opportuno ricordarla.

IL Direttore Lavori e le Norme Tecniche Costruzioni 2018

Nel caso di opere prefabbricate è stabilito al punto 4.1.10.3 del DM 17/01/18 (cd NTC) che “è responsabilità del progettista e del Direttore dei lavori... la verifica del componente durante il montaggio, la messa in opera e l’uso...» e «il montaggio dei componenti ed il completamento dell΄opera devono essere conformi alle previsioni di progetto. Nel caso si verificassero delle non conformità, queste devono essere analizzate dal Direttore dei lavori nei riguardi delle necessarie misure correttive”.

Da questa norma può derivare una specifica responsabilità a carico del direttore dei lavori (e del progettista in primis ovviamente) per gli infortuni dei lavoratori causati  da instabilità delle strutture durante la fase della costruzione dell’opera. (Cass. Penale, Sez. 4, sentenza del 29 maggio 2018, n. 24101 e Cass. Penale, Sez. 4, sentenza del 7 giugno 2018, n. 25816)

Il Direttore dei Lavori e il Codice degli appalti pubblici

Come già indicato nella parte introduttiva il D.Lgs. 50/2016 all’art. 101, definisce il Direttore dei lavori come quel soggetto “preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto”.

Il medesimo articolo prosegue: “anche nel caso in cui il Direttore dei lavori non svolga il ruolo di Coordinatore per l’esecuzione, egli è chiamato a svolgere funzioni in qualche modo attinenti la materia di tutela della salute e sicurezza nei cantieri, in base alle disposizioni vigenti in materia di contratti di lavori pubblici.

Nello specifico:

  • Il direttore dei lavori propone al Responsabile Unico del Procedimento le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione nei casi e alle condizioni previste dal codice (all’art. 8 c. 8 del DM 49/2018 tra i motivi per la prima volta si citano “le condizioni di sicurezza dei lavoratori”).
  • Il direttore dei lavori verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate e dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati e controlla che questi svolgano effettivamente la parte delle prestazioni a loro affidate;. ( 7 c. 1 lett. a) e b) del DM 49/18) .
  • Il direttore dei lavori registra o verifica che nel giornale dei lavori siano riportati la qualifica e il numero degli operai ( 14 c. 1 lett. a) del DM 49/18).

Quando è responsabile il Direttori dei lavori per le violazioni di norme antinfortunistiche?

Pur non essendo destinatari di specifici obblighi in materia di salute e sicurezza nei cantieri, salvo quelli citati in precedenza e derivanti da altre norme speciali, la giurisprudenza ritiene che il direttore dei lavori possa essere ritenuto responsabile per un infortunio in cantiere quando è affidatario del compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire gli ordini alle maestranze o, più frequentemente, quando si ingerisce personalmente nell’organizzazione del cantiere.

In questi casi la giurisprudenza storicamente attribuisce al direttore dei lavori una funzione di garanzia in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori nei cantieri in virtù del principio di effettività espresso all’articolo 299 dal D.Lgs. 81/08 (esercizio di fatto di poteri direttivi).

Secondo la consolidata giurisprudenza il direttore dei lavori è il soggetto incaricato dal committente di curare l'esatta esecuzione dei lavori stessi. Egli dunque svolge normalmente un'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto, nell'interesse del committente (Cass., pen. sez. 4, n. 1300 del 20-11-2014; Cass. pen Sez. 4, 12-12-2014; Cass. pen. sez. 4, 15-1-2014).

Dunque la qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo l'incarico di direttore dei lavori limitarsi alla predetta sorveglianza tecnica, inerente alla fedele esecuzione del capitolato di appalto.

Destinatari delle norme antinfortunistiche sono infatti i datori di lavoro, I dirigenti e i preposti mentre il direttore dei lavori, per conto del committente, è tenuto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del progetto, nell'Interesse del committente stesso, e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche, ove non venga accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere. Ne consegue che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano dimostrare, in modo inequivoco, l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere” (Cass. Penale, Sez. 4, n. 43462 del 21 -09- 2017,; conforme anche Cass. Penale, Sez. 4, n. 29792 del 1-6-2015).

E ancora più recentemente: “il direttore dei lavori nominato dal committente è responsabile dell’infortunio sul lavoro quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta dal contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell’organizzazione del cantiere”. (Cass. Penale, Sez. 3, sentenza dell’8 maggio 2019, n. 19646).

 


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