Committenti di un cantiere – Obblighi e responsabilità

19 February 2020

Chi è il committente?

Il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Diventa committente, anche per piccoli lavori:

  • La coppia di sposi che decide di ristrutturare il villino appena acquistato;
  • L’amministratore di condominio che, su delibera dell’assemblea, avvia i lavori per la posa del cappotto esterno;
  • La società proprietaria di una catena di negozi che delibera il rifacimento delle pavimentazioni e delle tinteggiature.

Responsabilità committente in fase di progettazione

Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela:

 1) Al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

2) All’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i seguenti documenti:

  • PSC (Piano di sicurezza e coordinamento dedicato ai lavori necessari per realizzare l’opera) deve essere messo a disposizione di tutte le imprese e lavoratori autonomi chiamati a presentare l’offerta;
  • Fascicolo adatto alle caratteristiche dell’opera (documento che prevede le attrezzature che andranno utilizzate e le procedure da svolgere per compiere in sicurezza le future manutenzioni dell’opera);

 In caso di infortunio nel cantiere, la sua condotta sarà sottoposta a un controllo assai puntuale, al fine di accertare i corretti adempimenti degli obblighi di legge che la legge gli riserva e la cui violazione ha conseguenza per lui assai pesanti.

In capo al committente nascono obblighi precisi nel caso in cui egli presuma che l’opera (la palazzina di 5 piani o il nuovo sistema di scarico delle acque della sua villetta, ecc.) sarà realizzata da 2 o più imprese che opereranno in successione o contemporaneamente. Nel caso di interventi di edilizia libera, l’incarico al CSP sarà evidentemente effettuato in tempo utile affinchè possa per tempo elaborare i suoi atti, ben prima del formale inizio dei lavori.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (acronimo CSE).

Come scegliere un coordinatore della sicurezza?

Il coordinatore per la sicurezza deve obbligatoriamente disporre dei seguenti requisiti:

  • Adeguato titolo di studio (geometra, perito industriale, ingegnere, architetto, perito agrotecnico o agrario …);
  • Attestazione sulla partecipazione a specifico percorso formativo abilitante al ruolo professionale di Coordinatore;
  • Aggiornamento obbligatorio.

Questi requisiti vanno necessariamente verificati dal committente prima dell’incarico da effettuarsi con regolare nota scritta.

Tali nominativi devono figurare obbligatoriamente nel cartello di cantiere.

Cosa succede se il committente non comunica alle imprese i nominativi del CSE (Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) e CSP?

Sanzione amministrativa pecuniaria: da €614,25 a €2.211,31.

Qual è il ruolo del coordinatore della sicurezza?

Il ruolo del coordinatore della sicurezza è determinare una conduzione corretta del cantiere.

Il coordinatore della sicurezza viene incaricato per due documenti fondamentali:

  • Piano di sicurezza e coordinamento dedicato ai lavori necessari per realizzare l’opera;
  • Il fascicolo tecnico dell’opera dedicato ai lavori necessari per la manutenzione dell’opera.

Il coordinatore della sicurezza può può proporre al committente la sospensione dei lavori, l’allontanamento dell’impresa e la risoluzione del contratto se durante la fase esecutiva si presentino rischi gravi e imminenti per i lavoratori ed in caso di inosservanze di alcuni specifici articoli di norma e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il committente però deve comunque verificare che il CSP abbia prodotto il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera.

Verificare l’operato del CSE accertando la presenza e l’assiduità nei controlli di cantiere, in difetto sollevandolo dall’incarico.

Cosa succede se il committente non incarica il CSP e il CSE?

Sanzione Penale: arresto da tre a sei mesi o ammenda da €3.071,27 a €7.862,44

Cosa succede se il committente non adempie all’obbligo di vigilanza sull’operato del coordinatore?

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €1.228,50 a € 5.896,84.

 Altri obblighi del committente

  • Verificare l'idoneità tecnico sanitaria dei lavoratori
  • Affiggere il cartello informativo all’esterno del cantiere in posizione visibile con i nominativi del CSP e CSE;
  • Inviare prima dell’inizio dei lavori la Notifica Preliminare, con la quale si informa l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, l’Azienda Sanitaria – Ufficio Prevenzione, la Prefettura dell’avvio del cantiere. Devono essere indicati i nominativi del Committente e del Responsabile dei Lavori, delle imprese e dei lavoratori autonomi e dei coordinatori;
  • Trasmissione documenti all’amministrazione concedente il titolo abilitativo ad eseguire l’opera (copia della Notifica Preliminare, copia del DURC, una dichiarazione del committente che attesta che sia la documentazione di imprese e lavoratori autonomi che la dichiarazione sull’organico medio annuo, sono con esito positivo.

Cosa succede se il committente non trasmette la documentazione all’amministrazione comunale?

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 614,25 a €2.211,31

Cosa succede se il committente non affigge all’esterno del cantiere in posizione visibile il cartello informativo?

Sanzione amministrativa pecuniaria da €614,25 a €2.211,31.

Verificare l’idoneità tecnico professionale dei lavoratori  

Questa verifica precede la chiusura della contrattazione – cioè la firma del contratto – e viene effettuata principalmente attraverso il controllo della seguente documentazione.

Imprese

  • Certificato di iscrizione alla camera di commercio, il cui oggetto sociale sia coerente con il tipo di lavori da affidare;
  • Documento di valutazione dei rischi (DVR);
  • Documento unico di regolarità contributiva che attesta i versamenti previdenziali all’INPS e assicurativi contro infortuni e malattie professionali INAIL (DURC);
  • Dichiarazione del datore di lavoro che attesti che l’impresa non è oggetto di provvedimenti sospensivi o interdittivi, per fatti collegabili a violazioni in materia di sicurezza sul lavoro o di impiego di lavoro regolare;
  • Dichiarazione sull’organico medio annuo;
  • Dichiarazione dell’organico medio annuo (D.O.M.A) distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’INPS, all’INAIL, ed alle Casse Edili, e sul contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti.

Lavoratori autonomi

  • Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio il cui oggetto sociale sia coerente con il tipo di lavori da affidare;
  • Documento unico di regolarità contributiva che attesta i versamenti previdenziali all’INPS e assicurativi contro infortuni e malattie professionali all’INAIL (DURC);
  • Elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione, coerenti con i rischi connessi alle lavorazioni affidate;
  • Attestazioni che macchine, attrezzature e portatili elettriche, trabattelli sono conformi al tit. III del D.lgs 81/08;
  • Attestati di formazione dedicati;
  • Certificato di idoneità sanitaria alla specifica mansione.

Cosa succede se il committente non verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, o se la verifica è carente nel senso che non rispetta i contenuti minimi?

Sanzione penale: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €1.228,50 a €5.896,84.

Il committente può essere sostituito?

Sì, il committente può essere sostituito dal responsabile dei lavori.

Si ritiene che l’incarico, o delega, debba essere effettuato fino dal momento dell’incarico del progettista dell’opera e osservi i seguenti caratteri essenziali:

  • Che risulti da un atto scritto con data certa;
  • Che il responsabile dei lavori sia in possesso di adeguati requisiti di competenza ed esperienza nel campo specifico;
  • E' possibile associare la funzione di responsabile dei lavori a quella del progettista e direttore dei lavori dell’opera;
  • Che al responsabile dei lavori vengano descritti e trasferiti i poteri di organizzazione, gestione, controllo previsti a carico del committente ed i corrispondenti poteri di spesa;
  • Che l’incarico, o delega, sia accettato per iscritto.

In tal caso, già nel momento in cui affida ad un professionista di fiducia l’incarico della progettazione sarà finalizzata al rilascio delle autorizzazioni di legge, deve designare anche il Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione (CSP).

Il committente può accedere all’interno del “suo” cantiere quando e come vuole?

È una prassi comune che il committente accede in cantiere in modo indiscriminato, cioè senza chiedere autorizzazione alcuna al coordinatore, con la convinzione di essere autorizzato a fare ciò che vuole in quanto titolare del potere di spesa nei confronti degli esecutori.

Entrare in cantiere significa mettere a rischio la sicurezza altrui e soprattutto la propria, sottoponendo il Coordinatore e l’Impresa, in caso di incidente, a gravi conseguenze sotto il profilo penale e civile.

Il committente deve chiedere al coordinatore la definizione di una procedura nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che definisca termini e modalità del suo accesso sicuro in cantiere, che il Committente si rapporti con il preposto dell’impresa (il caposquadra, il capocantiere ecc..) al fine di non interferire pericolosamente con le lavorazioni ed essere accompagnato nella visita.

In caso di subappalto cosa fa il committente?

Anche nei lavori privati non solo nel pubblico ove è espressamente previsto dal Codice dei Contratti, è obbligatoria l’autorizzazione scritta al subappalto da parte del committente.

Per cui l’ingresso di imprese o lavoratori autonomi subappaltatori in cantiere soggiace all’autorizzazione del Committente previa esecuzione della verifica di idoneità tecnico-professionale e raccolta documentale da parte dell’impresa affidataria che richiede il subappalto.


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