Il corso permette al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di conoscere gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro, fornendo tutti gli strumenti per capire il proprio contesto aziendale e favorire la comunicazione tra tutte le figure della sicurezza.
L’ RLS è sempre eletto e designato dai lavoratori e NON può essere ricoperto dal Datore di Lavoro o dal RSPP interno o esterno all’azienda.
a) 1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
- ACCEDE ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla VALUTAZIONE DEI RISCHI, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva
- è CONSULTATO sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è CONSULTATO in merito all’organizzazione della formazione
- RICEVE le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali
- RICEVE le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- PROMUOVE l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- FORMULA OSSERVAZIONI in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla RIUNIONE PERIODICA;
- fa proposte in merito alla ATTIVITA' DI PREVENZIONE;
- AVVERTE il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
- può fare RICORSO ALLE AUTORITA' COMPETENTI qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
L'aggiornamento ha una scadenza annuale ed ha una durata di 4 ore per le aziende fino a 50 lavoratori, mentre è di 8 ore per le aziende con oltre 50 lavoratori.
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