Sanificazione ambienti Coronavirus

07 May 2020

a cura del  Dr. Stefano Roffinella - Geometra e C.E.O. Studio B&S

 

L’obiettivo del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (14 marzo 2020 integrato il 24 aprile 2020) è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

In questo articolo proverò a fare un po’ di chiarezza sulla differenza tra Pulizia e Sanificazione, termini spesso usati come sinonimi, generando molta confusione.

 

Pulizia e sanificazione in azienda

Protocollo condiviso di regolamentazione contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 24 aprile 2020

  • l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
  • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
  • occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
  • l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
  • nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

Sanificazione straordinaria e sanificazione periodica

Il Protocollo parla di “sanificazione straordinaria” alla riapertura per le aree geografiche a maggior endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, e “sanificazione periodica” negli altri punti.

Poiché cita le disposizioni della circolare del Ministero della Salute è lecito pensare che entrambe vadano effettuate secondo la procedura sotto riportata.

 

Come si fa la pulizia di ambienti non sanitari

Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 Ministero della Salute

 In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.

Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe), e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente.

Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.

 

Nota informativa sull’ipoclorito di sodio e l’etanolo - Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 Ministero della Salute

Le evidenze disponibili consentono con ragionevole dubbio di affermare che i principi attivi del virus Covid-19 sono efficacemente inattivati da procedure di sanificazione adeguate che includono l’utilizzo dei comuni disinfettanti, quali:

L'ipoclorito di sodio è il principale componente della candeggina (o varechina), il noto prodotto impiegato per sbiancare e smacchiare capi d'abbigliamento e per detergere e disinfettare pavimenti e superfici.

L'ipoclorito di sodio trova applicazione anche nella disinfezione delle acque (ad esempio, viene utilizzato nelle acque delle piscine).

L’etanolo o più facilmente conosciuto come alcol etilico

È comunemente utilizzato come disinfettante in ambito casalingo. L'etanolo uccide i microorganismi denaturando le loro proteine e dissolvendo i loro lipidi; risulta pertanto efficace contro molti batteri, funghi e virus (compreso il virus della SARS), però è totalmente inefficace contro le spore dei batteri.

Le miscele al 70% in massa di alcol sono quelle che possiedono il maggior potere antisettico.

 

Gestione di spazi comuni   

(mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, etc.)

Anche in queste aree occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

 

Definizioni specifiche delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

Si ritiene utile riportare una definizione degli interventi previsti di “pulizia e sanificazione in azienda” dal Protocollo che possono più efficacemente orientare alle corrette attività necessarie da organizzare negli ambienti lavorativi.

Sulla base della classificazione generale delle attività del settore delle pulizie introdotta dalla Legge n. 82 del 25 gennaio 1994 il Regolamento adottato con D.M. n.274 del 7 luglio 1997 ha appositamente previsto le definizioni specifiche delle singole attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

 

  • attività di pulizia: sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
  • attività di disinfezione: sono quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti A rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
  • attività di disinfestazione: sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate;
  • attività di derattizzazione: sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
  • attività di sanificazione: sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

 

L’esercizio delle attività di DISINFESTAZIONE, di DERATTIZZAZIONE e di SANIFICAZIONE è subordinato anche al possesso di requisiti di  capacità tecnica ed organizzativa. 

requisiti tecnico-professionali sono previsti dall'art. 2 comma 3 del D.M. 274/1997 di seguito riportati:

 

a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno due anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;

b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l' attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;

c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;

d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

La sanificazione, infatti, può essere svolta solo da imprese in possesso di specifica abilitazione, con la presenza in organico di una figura specializzata, il preposto alla gestione tecnica.

 

Il Protocollo e la circolare del Ministero della Sanità usano la parola sanificazione non citando mai i requisiti delle imprese di pulizia previsti dalle Camere di commercio.

Solo per il credito di imposta si fa riferimento a questa tipologia di impresa [ lettera e) attività di sanificazione ]

 

Quando fare la sanificazione - Protocollo  ambienti di lavoro

Il Protocollo per gli ambienti di lavoro richiede, oltre alla pulizia giornaliera, l’esecuzione di una sanificazione periodica.

È legittimo a questo punto chiedersi come stabilire questa periodicità.

 

Nel Protocollo  ambienti di lavoro non si rinviene alcuna indicazione in merito, invece presente nell’analogo Protocollo cantieri (19 marzo 2020 integrato il 24 aprile 2020), dove si chiarisce che “la periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente)”.

Le evidenze disponibili consentono con ragionevole dubbio di affermare che a tal fine è quindi opportuno, nella scelta del periodo in cui ripetere le operazioni di sanificazione, coinvolgere i componenti del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.

 

E’ obbligatorio tracciare l’avvenuta sanificazione?

Il Protocollo non prevede l’obbligo di registrazione ma potrebbe essere richiesto a posteriori da enti ispettivi di aver eseguito correttamente la sanificazione obbligatoria negli ambienti di lavoro.

Il protocollo apposito della Presidenza del consiglio delinea cosa fare.

 

 

 


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