Bonus mascherine, gel igienizzanti e DPI - decreto liquidità

09 April 2020

Credito d'imposta, nella misura del 50% per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il 9 aprile 2020 è entrato in vigore il Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, detto anche “Decreto liquidità”. Le misure presenti al suo interno sono già vigenti in attesa della conversione in legge.

Oltre alle all’esplicazione dei vari adempimenti adottabili in materia fiscale ed amministrativa, l’articolo 30 riguarda il bonus in merito all’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale -DPI- da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione; tale disposizione riprende l’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18:

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Tali spese sono volte a garantire la sanificazione degli ambienti di lavoro, la distanza di sicurezza tra i lavoratori e la prevenzione da eventuali fattori di rischio, tra cui l’esposizione accidentale ad agenti biologici.

Le tipologie di spese ammissibili al credito d’imposta per la sanificazione sono:

  • spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
  • spese di sanificazione degli strumenti di lavoro
  • spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori
  • spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.

 

Tra i Dispositivi di Protezione Individuale -DPI- troviamo:

  • mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3
  • guanti
  • visiere di protezione e occhiali protettivi
  • tute di protezione e calzari.

 

Inoltre come dispositivi di sicurezza per proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale troviamo:

  • barriere protettive
  • pannelli protettivi
  • detergenti mani.

 

L’attuazione di tali misure non è da considerarsi né facoltativa né opzionale, bensì una regola fondamentale da seguire.

In primis è essenziale tutelare la propria salute e quella delle persone con cui entriamo in contatto nel mondo del lavoro; in secondo luogo i DPI permettono di proseguire l’attività lavorativa in modo continuativo e proficuo.

È importante che ogni lavoratore sia protetto e tutelato in materia di salute e sicurezza!

Le aziende sono incentivate fin da subito, grazie al “Decreto Liquidità”, all’acquisto dei DPI, indispensabili per proseguire le attività lavorative di qualsiasi genere, in modo che ogni lavoratore possa operare in prevenzione e sicurezza.

Le imprese e i liberi professionisti, oltre ad avere la possibilità di accedere a finanziamenti e ad avere una proroga delle scadenze amministrative e fiscali, possono sfruttare questa ulteriore concessione del credito di imposta.

Riassumendo:

  • il limite complessivo massimo per il credito di imposta è di 50 milioni di euro per l’anno 2020;
  • in riferimento all’anno corrente è riconosciuto un credito di imposta fino al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e di acquisto di DPI fino a un massimo di 20.000 euro per ogni beneficiario.

 

Sempre ai sensi del DL CURA ITALIA, un successivo decreto interministeriale (MISE-MEF) da adottarsi entro il 15 aprile indicherà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta (anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa fissato).


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