Valutazione del rischio Rumore

29 April 2023

La valutazione del rischio rumore rientra nella valutazione dei rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro, richiamati dal D.Lgs.81/08 e smi al Titolo VIII “Agenti Fisici”.

All’articolo 180 del D.Lgs.81/08 e smi vengono definiti gli agenti fisici che possono essere presenti nelle attività lavorative e che possono comportare possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori: il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche.

Di qui l’obbligo per il Datore di Lavoro -DL- di eseguire una valutazione specifica del rischio qualora uno o più dei suddetti agenti siano presenti nell’attività lavorativa.

Rischio rumore: la normativa

La valutazione del rischio rumore deve avere come riferimento il complesso della normativa dettata in materia:

  • Lgs. 81/08 e smi: Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori;
  • Lgs. 195/06: Attuazione della direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6.02.2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all' esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)

Inoltre, devono essere tenuti in considerazione i seguenti riferimenti tecnici:

  • UNI EN ISO 9612:2011 “Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico progettuale”, norma che indica il metodo tecnico progettuale per la misurazione dell'esposizione al rumore dei lavoratori nell'ambiente di lavoro e per il calcolo del livello di esposizione La UNI EN ISO 9612-2011 è da considerarsi complementare alla UNI 9432
  • UNI 9432:2011 “Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro”: norma finalizzata a valutare i livelli di esposizione giornaliera, settimanale e di picco utilizzabili per gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente

Cos’è il Rumore e a cosa serve la sua valutazione?

Il rumore può avere origine naturale o artificiale che interferisce con l’attività di chi ascolta -il Lavoratore, Si tratta di un fenomeno ondulatorio e, come ogni onda, il rumore è caratterizzato da: frequenza (misurata in Herz: Hz) ed intensità; il Lavoratore percepirà il tono del rumore (grave o acuto) e la sua intensità (forte o piano). Il moto ondulatorio o rumore puro è un fenomeno raro; nella realtà il rumore è la combinazione di tanti suoni con intensità e frequenze diverse che variano nel tempo.

Il rischio derivante dal rumore è un effetto acustico di disturbo spesso sottovalutato -non essendo istantaneamente visibili i termini di causa-effetto- che espone i lavoratori non solo al possibile rischio immediato di infortuni dovuti al disturbo delle comunicazioni verbali e della percezione di segnali acustici di sicurezza, ma anche a possibili rischi per la salute derivanti dall’insorgere di malattie professionali come l’ipoacusia, che può manifestarsi anche a distanza di tempo.

Rumore: i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori

I danni provocati dal rumore sono funzione della potenza acustica e del tempo di esposizione.

E’ possibile indicizzare il rischio rumore in funzione dell’intensità dello stesso  e della gravità dei danni che potrebbe per la salute e la sicurezza dei lavoratori:

  • Rischio GRAVE: è presente un rumore di picco con un’esposizione a forte rumore che provoca dolore e lacerazioni al timpano: maggiore di 87 dB(A)
  • Rischio CONSISTENTE: è presente un’esposizione al rumore compresa tra gli 85 e gli 87 dB(A) (valore limite) che determina una potenziale e progressiva riduzione dell’udito
  • Rischio LIEVE: è presente un’esposizione al rumore compresa tra gli 80 e gli 85 dB(A) può determinare una progressiva riduzione dell’udito
  • Rischio ASSENTE: è presente un’esposizione al rumore inferiore agli 80 dB(A)

Lo scopo principale della valutazione è quello di accertare che l’esposizione al rumore rientri nei limiti di sicurezza definiti e, in caso contrario, mettere in atto le procedure necessarie per diminuire il livello di esposizione dei lavoratori o adottare idonei sistemi di protezione collettivi o individuali.

Rumore: come viene misurato e valutato?

L’unità di misura con cui si quantifica il rumore è il decibel (dB). La sua valutazione deve essere eseguita secondo quanto prescritto e definito dal D.Lgs.81/08 e smi al capo II del Titolo VIII “protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, calcolando un livello di esposizione settimanale medio ponderato, in funzione del tempo (LEX,w) di cinque giorni lavorativi, di otto ore ciascuno.

La valutazione del rischio rumore quantifica il livello di esposizione dei lavoratori, distinti per gruppi omogenei all’interno degli ambienti di lavoro.

La valutazione potrà essere eseguita:

  • con misurazione strumentale mediante fonometro; la misurazione consente di valutare il livello di pressione acustica (espressa in Decibel) emessa da attrezzature e macchinari presenti nei luoghi di lavoro, eseguendo delle letture mirate in corrispondenza delle sorgenti maggiori
  • senza l’ausilio di strumenti, in questo caso si parla di valutazione del rischio rumore senza misurazione, eseguita mediante le banche dati; usualmente viene utilizzata la banca dati pubblicata dal’ ex C.P.T. di Torino che indica i valori di emissione di macchine e attrezzature, validate dalla Commissione consultiva permanente

Rumore: la valutazione senza misurazioni

Quando le attività usualmente comportano una soglia minore di 80 bB(A) è possibile eseguire la valutazione del rischio rumore senza misurazioni, perché l’esposizione viene ritenuta trascurabile. In questi casi possono essere considerate sufficienti delle rilevazioni standard, in modo da accertare che non ci sia il superamento dei limiti imposti.

L’ ISPEL – Istituto per le prove e le verifiche elettriche - ha pubblicato una guida, elencando le attività nelle quali il rischio rumore è ritenuto trascurabile (estratte dalla Circolare 45/92 della Regione Lazio) come:

  • Uffici con l’uso di fotocopiatrici fino a 60 copie al minuto, fino a quattro macchine da scrivere elettriche o personal computer con stampante in uso contemporaneo
  • Attività commerciali con attrezzature tipo ufficio e registratori di cassa
  • Ristoranti e cucine di comunità, esclusa la preparazione industriale dei pasti
  • Lavanderie a secco artigianali
  • Tipografie con massimo tre macchine tipo-lito con velocità di stampa fino a 6000 copie/ora, con esclusione delle confezionatrici pneumatiche
  • Parrucchiere ed estetiste
  • Elettrauto e officine di riparazione auto con uso della svitatrice pneumatica inferiore a quindici minuti al giorno
  • Autotrasporti con automezzi e trattrici recenti

Rumore: cosa deve indicare la valutazione?

Nella valutazione rischio rumore deve essere indicata:

  • la metodologia della valutazione, se diretta/strumentale o mediante l’utilizzo di banche dati
  • il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, suddivisa per gruppi di lavoro omogenei,
  • i livelli di esposizione: se inferiori, pari o superiori agli 80 e 85 dB(A)
  • se riscontrata, l’esposizione ai valori limite
  • gli effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti
  • le misure preventive da adottare come, per esempio, la formazione, informazione ed addestramento specifico dei lavoratori, eventuali procedure e turnazioni per limitare l’esposizione dei lavoratori, interventi di sorveglianza sanitaria
  • le misure protettive più idonee: dispositivi di protezione collettiva o individuale

In caso di valutazione strumentale, dovranno essere inoltre riportati i dati relativi al tecnico che ha effettuato la misurazione ed il certificato in corso di validità di taratura del fonometro utilizzato.

Rumore: quali sono i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori?

Il rischio rumore non deve essere sottovalutato in quanto gli effetti sulla salute dei lavoratori possono essere gravi. Dalle statistiche pubblicate dall’INAIL risulta che tra le malattie professionali più comuni e con conseguenze dannose importanti rientrano: l’ipoacusia da rumore -ovvero la progressiva riduzione dell’udito- e, in alcuni casi più gravi, la sordità -ovvero la perdita totale dell’udito-

Si possono distinguere:

il trauma acustico, prodotto da una singola esposizione a livelli sonori talmente elevati da produrre il collasso completo e la rottura del timpano (ad es. un’esplosione);

l’ipoacusia transitoria, che consiste in una riduzione della capacità uditiva limitata nel tempo -determinata di solito da esposizioni brevi ad elevati livelli sonori- che regredisce dopo un certo tempo dall’esposizione, allorché la funzione uditiva riacquista le originarie caratteristiche;

l’ipoacusia permanente, che si sviluppa quando è presente un’esposizione ad elevati livelli sonori continuativa nel tempo: in una prima fase si ha la perdita della percezione delle frequenze più alte mentre rimane invariata la percezione delle frequenze più basse (ad es. la voce umana), per cui l’individuo affetto da deficit non avverte inizialmente il danno. In seguito, con il protrarsi dell’esposizione ad elevati livelli sonori, si perde anche la percezione delle frequenze più basse ed in questa situazione il danneggiamento dell’apparato uditivo è irreversibile.

 

Le ripercussioni sulla salute dei lavoratori non si limitano ad ipoacusia e sordità, ma possono consistere anche in effetti extrauditivi sul sistema neuropsichico (insonnia, affaticamento, nevrosi), cardiocircolatorio (ipertensione, miocardia), respiratorio, intestinale (ulcere), sull’apparato digerente (gastrite) o sull’apparato endocrino (aumento dei livelli di ormoni).

Rumore: le misure di prevenzione e protezione

 Per ridurre gli eventuali danni provocati dal rumore è possibile adottare diverse misure di prevenzione e protezione, tra le quali:

  • adottare procedure operative di organizzazione del lavoro volte a limitare nel tempo l’esposizione dei lavoratori al rumore
  • impiegare attrezzature e macchinari a bassa emissione di rumore
  • isolare la sorgente sonora, provvedendo all’installazione di elementi e/o materiali fono-assorbenti
  • utilizzare dispositivi di protezione individuale -DPI- come cuffie e tappi auricolari
  • provvedere alla formazione e informazione dei lavori sui rischi uditivi connessi al ciclo di lavorazione, sensibilizzandoli sull’importanza dei sistemi di protezione dell’udito

 

Rumore: quando è obbligatoria la valutazione?

La valutazione del rischio rumore è sempre obbligatoria e riguarda tutte le aziende indipendentemente dal settore produttivo. Anche quando il possibile rischio rumore sia chiaramente assente o trascurabile, il Datore di lavoro -DL- deve comunque procedere alla sua valutazione, indicando espressamente nel Documento di Valutazione dei Rischi -DVR- gli esiti di tale operazione.

I risultati della valutazione del rischio rumore dovranno essere inseriti anche nel Piano Operativo della Sicurezza -POS- legato alle attività di cantiere dell’impresa.

Rumore: ogni quanti anni va aggiornata la valutazione?

La valutazione del rischio rumore come stabilito dal D. Lgs.81/08 e smi all’articolo n.181 comma 2 dovrà essere programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione, in possesso di specifiche competenze in materia.

La valutazione del rischio rumore dovrà essere comunque aggiornata o rielaborata nel caso si verifichino modifiche sostanziali o si accertino fatti che potrebbero renderla obsoleta, come ad esempio:

  • quando i risultati della sorveglianza sanitaria eseguita dal MC mostrino l’inefficienza delle procedure e misure adottate
  • in occasione della modifica dei processi o delle tecniche produttive
  • in caso di modifiche dell'organizzazione e delle figure coinvolte
  • in caso di modifica o sostituzione dei macchinari e delle attrezzature impiegate

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