Direttiva sicurezza manifestazioni pubbliche - Linea guida del Viminale

12 November 2019

La Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno, Matteo Piantedosi, del 18 luglio 2018 - Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche contiene la normativa per le manifestazioni pubbliche con le linee guida per l'individuazione delle misure di safety da adottare in occasione di manifestazioni pubbliche e di eventi di pubblico spettacolo.

Si tratta di un intervento di semplificazione che riconosce centralità dell'amministrazione comunale e del sindaco al fine di garantire adeguati standard di sicurezza nell'organizzazione di eventi, senza eccessi di burocrazia.

La direttiva n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 è il risultato di un'azione di monitoraggio svolta su esiti applicativi delle direttive emanate nel corso del 2017 (Direttiva del 7 giugno 2017 a firma del Capo della Polizia Gabrielli e Direttiva del 21 luglio 2017 a firma del Capo di Gabinetto Morcone), con le quali sono state impartite indicazioni in merito alle misure di safety da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo.

“A distanza di quasi un anno dall’emanazione delle direttive con le quali sono state impartite indicazioni in merito alle misure di safety da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, è emersa la necessità, sulla base del monitoraggio degli esiti applicativi e del confronto con gli enti esponenziali delle realtà territoriali, di una rivisitazione e di una reductio ad unum delle precedenti linee di indirizzo. Tanto, allo scopo di consentire l’individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni storico - culturali e del patrimonio economico - sociale delle collettività locali.”

Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità

Le linee guida del Viminale si sviluppano su approfondimenti, anche di natura tecnica, da cui derivano indicazioni da garantire, verificare e rispettare prima di poter concedere l’autorizzazione al richiedente e organizzatore della manifestazione. 

L’organizzatore dovrà inviare al Comune ospitante, con congruo anticipo, l’istanza (per pubbliche manifestazioni, eventi di pubblico spettacolo, riunioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, cerimonie religiose, processioni, …) corredata dalla documentazione necessaria, specificando la tipologia di manifestazione, la durata, le caratteristiche infrastrutturali e le misure di sicurezza che intende adottare.

Nella fase istruttoria il Comune ha la responsabilità di raccogliere tutta la documentazione e, qualora si rilevino profili di security o di safety delicati e/o tematiche antincendio complesse, richiedere il coinvolgimento della Prefettura, del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e/o del Comandante provinciale dei vigili del fuoco.

In tal caso, nell’ambito del Comitato, saranno definiti i dispositivi di security, nonché valutati quelli di safety, eventualmente modificando o implementando le misure previste dall’organizzatore, ove ciò risulti necessario in un’ottica di ottimizzazione dell’efficacia del generale dispositivo di sicurezza.

A questo fine, il Comitato potrà fare riferimento alle “Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” - che sostituisce le “Linee guida” allegate alla circolare del 28 luglio 2017 - quale utile supporto per l’individuazione delle più idonee misure di contenimento del rischio in relazione a manifestazioni caratterizzate da rilevanti profili di complessità o delicatezza.

Tali linee guida si applicano alle manifestazioni pubbliche e agli spettacoli “che si tengono in luoghi all’aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti”.

Piano di emergenza

Tra la documentazione che l’organizzatore deve presentare al Comune ospitante è compreso il Piano di emergenza, nel quale il responsabile dell’organizzazione dell’evento dovrà riportare:

le azioni da mettere in atto in caso d’emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;

le procedure per l’evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all’instradamento della folla;

le disposizioni per richiedere l’intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai succitati Enti;

le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l’organizzazione dell’evento;

le specifiche misure per l’assistenza alle persone diversamente abili. 

In ogni caso occorre garantire l’accessibilità per i soccorsi pubblici e le forze dell’ordine oltre ad assicurare adeguate vie di fuga in relazione alla capienza massima che l’area può contenere.

Nelle aree destinate alle manifestazioni deve essere definita una capienza massima, avendo come riferimento una densità di affollamento pari a 2 persone/m2. 

Nelle manifestazioni ove si prevede un affollamento fino a 10.000 persone non è richiesta la suddivisione in settori. Per affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si deve prevedere la separazione in almeno due settori. Infine per affollamenti superiori a 20.000 persone si deve prevedere la separazione in almeno tre settori.

Per quanto riguarda la gestione dell’emergenza, si devono pianificare le procedure da adottare in caso di emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento, che dovranno essere gestite da personale opportunamente formato e preventivamente nominato da parte dell’organizzatore dell’evento che si dovrà occupare di comunicarne nominativi e requisiti all’ente autorizzante.

Per le manifestazioni storiche caratterizzate da particolari criticità e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano la completa attuazione delle misure di sicurezza previste, è possibile ricorrere, ai fini del calcolo dell’affollamento e dell’esodo, ai metodi prestazionali previsti dagli strumenti propri dell’ingegneria della sicurezza.

 

La differenza tra un Piano Emergenza ed Evacuazione aziendale ed un Piano di emergenza per manifestazioni pubbliche

La differenza tra il Piano Emergenza ed Evacuazione – PEE, approfondiamolo insieme (Link all’articolo) e il Piano di emergenza di un evento pubblico consiste principalmente in:

PEE aziendale

Piano emergenza manifestazioni pubbliche

Riferito ad un luogo di lavoro

Riferito ad uno spazio (pubblico o privato) all’interno del quale viene organizzato un evento / manifestazione

Occupanti: lavoratori, clienti, studenti, …

Occupanti: partecipanti all’evento (molto spesso variegati)

Attività svolta: attività quotidiane dell’attività

Attività svolta: proiezioni, esposizioni, convegni, feste, …

 

Pertanto mentre il primo risulta un documento ragionato sull’attività svolta all’interno di un luogo di lavoro ben definito, il PEE relativo ad una manifestazione pubblica è molto dinamico e deve essere esaustivo per uno specifico evento pubblico.

 


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