SENTENZA CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, N. 38914 DEL 25.09.2023 PER LA PRIMA VOLTA SANZIONATO PENALMENTE L’RLS -RESPONSABILE DI OMICIDIO COLPOSO- PER VIOLAZIONE DELL’ART. 50 D.LGS 81/08

28 November 2023

a cura dell'Avvocato Francesca Giordano

STUDIO LEGALE BARDESONO & PARTNERS

Il fatto

Un lavoratore intento ad operazioni di stoccaggio, dopo avere trasportato con un carrello elevatore un carico di tubolari di acciaio, scendeva dal carrello elevatore e si arrampicava su uno scaffale per meglio posizionare il carico; in questo frangente veniva schiacciato sotto il peso dei tubolari che gli rovinavano addosso e decedeva.

Il lavoratore, assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, svolgeva di fatto anche le funzioni di magazziniere, senza averne ricevuto la corrispondente formazione (comprensiva dell'addestramento all'utilizzo del carrello elevatore).

Quale la motivazione della sentenza che ha sanzionato l’RLS?

La sentenza - richiamando l’art.50 del D.Lgs. 81/08 - elenca le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza definendolo come attore che ha “un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza (...) con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

La Corte di cassazione ha confermato una condanna nei confronti dell’RLS - ascrivendogli la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro- a titolo di “cooperazione nel delitto colposo” (art. 113 c.p.), per l’infortunio mortale cagionato al lavoratore attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell’aver omesso di:

  • promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti (tra cui il lavoratore deceduto) per l’uso dei mezzi di sollevamento;
  • informare i responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo, da parte del lavoratore, del carrello elevatore

La Cassazione Penale ha sostenuto che “il rappresentante per la sicurezza non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti di legge, consentendo che il lavoratore deceduto fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal RSPP”.

Perplessità sulla sentenza N. 38914

È da segnalare come la sentenza in commento contenga alcune imprecisioni nella definizione di rappresentante della sicurezza dei lavoratori. Infatti, in alcuni punti lo stesso viene qualificato come “responsabile della sicurezza dei lavoratori”.

È bene, infatti, ricordare che l’art.2 punto i) del D.Lgs. 81/08 definisce l’RLS come “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”, ed il concetto di rappresentanza non va confuso con un concetto di sorveglianza circa il rispetto delle norme, tanto più se si considera che quello dell’RLS è un ruolo privo del potere di spesa.

La sentenza in commento inaugura un nuovo orientamento, che sembrerebbe riconoscere al RLS un ruolo di garanzia nell’ambito della normativa antinfortunistica, titolare di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire (art. 40 C.p.).

Quali le funzioni del RLS in base al D.Lgs 81/08?

E ciò, nonostante il D.Lgs 81/08 non attribuisca in capo al RLS funzioni di valutazione dei rischi, di adozione di opportune misure per prevenirli e nemmeno di formazione dei lavoratori, tutte funzioni che sono ad esclusivo appannaggio del Datore di lavoro.

Al RLS non spetta un’attività di controllo, né di sorveglianza, ma ha un ruolo meramente consultivo, che si traduce essenzialmente nella possibilità di esprimere un parere preventivo in materia di sicurezza sul lavoro, di cui il Datore di lavoro è libero di non tenere conto.

 


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