NOVITA’ FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO

18 February 2022

Con la Circolare del 16 febbraio 2022, l’Ispettorato Nazionale del lavoro chiarisce le recenti novità apportate al D.lgs. 81/2008 per quel che riguarda gli obblighi di formazione del datore di lavoro, dei dirigenti e del preposto.

Il datore di lavoro

Con le modifiche all’art.37, anche per i datori di lavoro viene prevista una formazione adeguata e specifica.

Da quando la loro formazione risulta obbligatoria e, dunque, sanzionabile? Si dovrà ancora aspettare.

L’Ispettorato chiarisce quanto già avevamo evidenziato da una nostra prima interpretazione della norma: Modifiche D.Lgs 81/08

L’accordo che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome dovrà trovare entro il 30 giugno 2022 “costituisce dunque elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico”, tra cui durata, modalità e contenuti minimi. 

Preposti e dirigenti

Per quanto riguarda dirigenti e preposti, la normativa già prevedeva adempimenti formativi.

In particolare, per la formazione del preposto – cui abbiamo dedicato un articolo  – gli obblighi si ampliano, e si modificano le modalità di formazione.

L’Ispettorato anche in questo caso rimanda all’accordo della Conferenza per l’applicazione delle nuove disposizioni del dicembre 2021.

A quale formazione dovranno quindi attenersi dirigenti e preposti in attesa del nuovo accordo? A quella prevista dal ancora vigente accordo n.221 del 21 dicembre 2011.

Addestramento sicurezza sul lavoro

Diverso invece il trattamento dell’addestramento.

In questo caso, precisa la Circolare INL, gli obblighi previsti per l’addestramento si applicano immediatamente dal 22 dicembre. Si può quindi già ricorrere in sanzioni.

Lascia perplessi però la precisazione della Circolare in merito a queste ultime, laddove prevede che se l’assenza della prova pratica e/o della esercitazione applicata costituisce violazione degli obblighi di addestramento e quindi sanzionabile, “non rileva ai fini sanzionatori invece il mancato tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative”.

Cattura2

** per maggiori informazioni sui soggetti all’obbligo di addestramento


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