GIRO DI VITE SUL LAVORO NERO

28 December 2021

Cambia l’articolo 14 del D.Lgs. 81/08 per combattere nell’immediatezza il lavoro irregolare e i luoghi di lavoro non sicuri. Più aspre le sanzioni per i datori di lavoro

Il novellato art.14 del D.Lgs. 81/08, è entrato in vigore il 17 dicembre 2021 (con la conversione in Legge del D.L. 146 del 21.10.2021).

L’azione legislativa del Governo -dettata probabilmente dalla crescita dei lavori nei cantieri edili legati alle agevolazioni del D.L. 34/2020- si è ispirata a logiche repressive atte a combattere nell’immediatezza il lavoro nero e i luoghi di lavoro non sicuri ed ha avuto come obiettivo un sostanziale irrigidimento delle relative sanzioni.

Il novellato art.14 prevede al comma 1 “…l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento (in luogo del precedente 20 per cento) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I...” (cfr. immagine)

Tabella Violazione

Cantiere sospeso con il 10 per cento di lavoratori in nero

Due le novità rilevanti dell’art.14 del D.Legs. 81/08:

  • La riduzione della percentuale ammessa di lavoratori irregolari: il 10% (in luogo del precedente 20%)

L’INL ha precisato (mediante Circolare n.3 del 9.11.2021) che nel calcolo dei lavoratori andranno conteggiati tanto i collaboratori familiari -anche impegnati per periodi inferiori alle dieci giornate di lavoro- quanto i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società.

Viene escluso il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa (c.d. microimpresa).

  • La sospensione per l’impresa irregolare della possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione

È necessario sottolineare che il provvedimento di sospensione non è una facoltà per l’Ispettore, ma un obbligo derivante dalle sue funzioni (Circolare n. 3/21 del INL).

Un’ulteriore novità, che inasprisce ulteriormente le sanzioni a carico del datore di lavoro, consiste nell’adozione di un provvedimento sospensivo anche nei casi riconducibili alle violazioni dell’Allegato I, identificate come gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Svantaggi del sommerso. Sanzioni più costose dei contratti regolari

La riforma è andata ad introdurre un inasprimento del meccanismo sanzionatorio:

  • Innanzitutto si applica la sanzione relativa alla violazione riscontrata;
  • Poi si applica il provvedimento di sospensione;
  • Infine, per essere ammessi al provvedimento di revoca della sospensione, oltre a sanare la violazione riscontrata, occorre anche saldare una sanzione aggiuntiva, specificata nella nuova versione dell’allegato 1.

Nelle ipotesi di lavoro irregolare, la sanzione aggiuntiva da corrispondere è pari a € 2.500 fino a cinque lavoratori irregolari e pari a € 5.000 qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari.

L’implementazione di un sistema di gestione della salute e della sicurezza appare ancora la soluzione strutturale principale per adempiere a questi provvedimenti, evitando le sanzioni che sono state rafforzate e che nel caso della sospensione delle attività imprenditoriali appaiono estremamente pesanti.

 

 


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