Microclima nei luoghi di lavoro

22 January 2024

Il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n.81 definisce i requisiti dei luoghi di lavoro all’interno dell’Allegato IV “Requisiti dei luoghi di lavoro”, concentrando la tematica del microclima nel paragrafo 1.9.

In relazione alla temperatura nei locali di lavoro, il decreto stabilisce che essa “deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori.

Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti.

Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione”.

Qual è la temperatura giusta in ufficio?

Negli ambienti termici moderati (come, ad esempio, un ufficio) occorre valutare il grado di disagio legato alle condizioni microclimatiche perché questo incide sul benessere dei lavoratori e sulla performance lavorativa.

Ciò premesso, tuttavia, la normativa nazionale presenta “carenze dal punto di vista tecnico”: pur affermando che è obbligo del datore di lavoro garantire agli operatori una situazione di benessere termico ed un clima adeguato, non fornisce indicazioni precise circa la temperatura minima e/o massima che dev’essere mantenuta all’interno dei locali di lavoro.

A tal proposito l’INAIL all’interno della macro area “Ergonomia” offre alcune indicazioni e spiegazioni in materia di Confort termico riportando alcuni valori di riferimento (UNI EN ISO 7730:2006):

  • Nei mesi invernali è consigliabile una temperatura compresa tra 18°C e 22°C;
  • Nei mesi estivi, al fine di evitare problemi di salute dovuti alla differenza di temperatura tra locali climatizzati e l’esterno, la temperatura interna nei giorni particolarmente caldi dovrebbe essere elevata senza comunque superare la temperatura di 26°C (valore valido per attività sedentarie).

In un ufficio sono da mantenere le condizioni di qualità e movimento dell’aria

L’installazione di un eventuale impianto aeraulico - insieme di apparecchiature, dispositivi, accessori e controlli necessari per ottenere la desiderata qualità dell’aria nelle condizioni prefissate - dovrebbe consentire di raggiungere e mantenere le condizioni di qualità e movimento dell’aria e le condizioni termiche ed igrometriche dell’aria specifiche delle funzioni assegnate (filtrazione, riscaldamento, raffrescamento, umidificazione, deumidificazione) in accordo con le prescrizioni della UNI10339 (norma tecnica).

Come è noto, però, la normativa tecnica non è “cogente”, cioè ha valore di riferimento, ma non ha obbligatorietà di applicazione, fino al momento in cui non venga recepita all’interno di una legge o di un regolamento.


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