Il Decreto rilancio e la sicurezza sul lavoro: Misure per i lavoratori

21 July 2020

Il Decreto Rilancio viene convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77 

All’interno ci sono 8 titoli che riguardano la sicurezza sul lavoro, nonché misure per i lavoratori.  

MISURE PER I LAVORATORI

Art. 83 - Sorveglianza sanitaria

I datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione:

-  dell'età;

- della condizione di rischio derivante da immunodepressione;

- da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto - fermo restando la possibilità di   nominarne   uno   per   il   periodo emergenziale - la sorveglianza sanitaria eccezionale del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di Personale. L'INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all'assunzione con contratti   di   lavoro   a   tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore. 

Art. 90 - Lavoro agile

I genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Coronavirus, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base   delle valutazioni dei medici competenti, anche a lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Coronavirus, in ragione:

-  dell'età;

-  della condizione di rischio derivante da immunodepressione;

-  da esiti di patologie oncologiche;

- dallo svolgimento di terapie salvavita;

-  da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore  rischiosità accertata dal medico competente.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.

Non oltre il 31 dicembre 2020 la modalità di lavoro agile disciplinata può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato.

Art. 263 - Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile.
Per assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, fino al 31 dicembre 2020 organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso:

- flessibilità dell'orario di lavoro;

- rivedendo l'articolazione giornaliera e settimanale;

- introducendo modalità di interlocuzione programmate;

- soluzioni digitali;

- applicando il lavoro agile al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. 

La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni è consentita fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le

organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA).

Le modalità attuative del lavoro agile prevedendo per le attività che possono essere svolte in modalità agile che almeno il 60% dei dipendenti possa avvalersene garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce:

- misure organizzative;

- requisiti tecnologici;

- percorsi formativi del personale (anche dirigenziale);

- gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti (anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa della digitalizzazione dei processi, nonchè della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative). 

In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30% dei dipendenti.

Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 


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