Il Decreto rilancio e la sicurezza sul lavoro: Misure per imprese

21 July 2020

Il Decreto Rilancio viene convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77.

All’interno ci sono 8 titoli che riguardano la sicurezza sul lavoro, nonchè finanziamenti e incentivi economici destinati alle imprese.

MISURE - PER LE IMPRESE

Art. 95 - Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

L’ INAIL per favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro (LINK) promuove interventi straordinari destinati a:

  • Imprese, anche individuali, iscritte a Registro delle imprese o iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
  • Imprese agricole iscritte a sezione speciale del Registro delle imprese;
  • Imprese agrituristiche e alle imprese sociali iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto - legge 24 aprile 2020 - con interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:
  1. apparecchiature e attrezzature per l'isolamento   o   il distanziamento dei lavoratori, compresi i   relativi   costi   di installazione;
  2. dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  3. apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
  4. dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
  5. dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

L'importo   massimo   concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro:

  • 15.000€ per le imprese fino a 9 dipendenti;
  • 50.000€ per le imprese da 10 a 50 dipendenti;
  • 100.000€ per le imprese con più di 50 dipendenti.

Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle risorse pari a 200 milioni di euro.

MISURE FISCALI 

Art. 120 - Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoroE’ riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro a:- attività d'impresa;- arte o professione in luoghi aperti alle associazioni;- fondazioni e agli altri enti privati - compresi gli enti del Terzo settore; in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del coronavirus. Sono compresi anche quelli edilizi necessari per il rifacimento di:- spogliatoi e mense;- realizzare spazi medici, ingressi e spazi comuni;- acquistare arredi di sicurezza (tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti).  Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione.

Art. 124 - Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

La riduzione IVA riguarda i seguenti prodotti:

- ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; 

- monitor multiparametrico anche da trasporto;

- pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;

- tubi endotracheali;

- caschi per ventilazione a pressione positiva continua; 

maschere per la ventilazione non invasiva;

sistemi di aspirazione; 

umidificatori;  

laringoscopi;

strumentazione per accesso vascolare;

-   aspiratore elettrico; 

- centrale di monitoraggio per terapia intensiva; 

ecotomografo portatile;

melettrocardiografo;

- tomografo computerizzato;

- mascherine chirurgiche;

- mascherine Ffp2 e Ffp3;

- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile;

- dpi (visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari   e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici);

- termometri;

- detergenti disinfettante per mani; dispenser a muro per disinfettanti;

- soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri;

carrelli per emergenza; 

-  estrattori RNA;

- strumentazione diagnostica per coronavirus; 

- tamponi per analisi cliniche;

provette sterili; 

- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo


Art. 125 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezioneIl credito d'imposta in misura pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020 spetta a:

- attività d'impresa;

- arti e professioni;

- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;

- enti religiosi civilmente riconosciuti;

- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale

a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui spetta per le seguenti spese:

sanificazione degli ambienti;

strumenti utilizzati;

- acquisto di dispositivi di protezione individuale;

- altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa. 

 

Art. 100 - Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro

Per assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive fino alla data di cessazione dello stato di emergenza - non oltre il 31 dicembre 2020 -   si avvale, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del  Comando dei Carabinieri  per  la Tutela  del  Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già  in  organico.

   


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