Le novità dell’ultimo DPCM -11 giugno 2020

15 June 2020

Misure generali di prevenzione sull’intero territorio nazionale

  • È consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare gli appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia;
  • Gli eventi e le competizioni: dal 12 giugno 2020 sono riconosciuti delle rispettive federazioni da organismi sportivi internazionali sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive dei protocolli emanati. Anche gli allenamenti restano a porte chiuse;
  • Sport di contatto: a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito nelle Regioni e Province Autonome che d’intesa con il Ministero della Salute e dell’autorità del Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida;
  • I comprensori sciistici: possono essere svolti a condizione che le Regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento;
  • Manifestazioni pubbliche: consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;
  • sale giochi, sale scommesse e sale bingo: sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonomo abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili;
  • riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado: possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli enti provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati.Nel periodo di sospensione e nel periodo di chiusura delle scuole, l’ente proprietario dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza;
  • centri benessere, centri termali, centri culturali e centri sociali: sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiamo preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
  • ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni: I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti.

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

  • È raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitarie;
  • Nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero maggiore affollamento e transito, le informazioni e informative sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;
  • è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto di sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Disposizioni ingresso in Italia

  • Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori di:
  • Motivi del viaggio
  • Indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento sanitario
  • Indirizzo telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
  • I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietano l’imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa.
  • assicurare tra i passeggeri dei mezzi di protezione individuale, con indicazioni delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Al momento dell’imbarco bisogna dotare i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei mezzi di protezione individuale.
  • Le persone che fanno ingresso in Italia anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abilitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco. In caso di insorgenza di sintomi di Covid-19 sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
  • Avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS.

Spostamenti da e per l’estero fino al 30 giugno

Sono consentiti gli spostamenti da e per Stati o territori tra cui:

  • Stati membri dell’Unione Europea;
  • Stati parte dell’accordo di Schengen (Austria -Belgio - Bulgaria - Svizzera - Cipro - Repubblica ceca - Germania - Danimarca - Estonia - Grecia - Spagna - Finlandia - Francia - Croazia - Ungheria - Irlanda - Islanda - Italia - Liechtenstein - Lituania - Lussemburgo - Lettonia - Malta -Paesi Bassi - Norvegia - Polonia - Portogallo - Romania -Svezia - Slovenia -Slovacchia - Regno Unito);
  • Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
  • Andorra, Principato di Monaco;
  • Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Le persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli elencati ovvero che abbiamo soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia saranno sottoposte a:

  • Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni dall’ultima esposizione;
  • Divieto di contatti sociali;
  • Divieto di spostamenti e viaggi;
  • Obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza. Verrà contattato quotidianamente dall’operatore di sanità pubblica per avere notizie sulle sue condizioni di salute.

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