Documento di Valutazione dei Rischi -DVR, primo tassello del sistema di prevenzione e protezione

26 May 2023

Il Documento di Valutazione dei Rischi -DVR- oltre ad essere un documento obbligatorio così come previsto ed indicato dal D.Lgs.81/08 e smi, può essere definito come il primo tassello fondamentale per il sistema di prevenzione e protezione interno all’azienda.

Il Documento di Valutazione dei Rischi -DVR- viene redatto al completamento della valutazione dei singoli rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nelle diverse attività lavorative / produttive dell’organizzazione. Nell’elaborato vanno indicate tutte le procedure organizzative stabilite per la prevenzione e la protezione, il relativo programma di attuazione e le misure di monitoraggio e miglioramento da adottare.

L’elaborazione del DVR ricade tra gli obblighi non delegabili da parte del Datore di lavoro (art.17 del D.Lgs.81/08 e smi) e dovrà essere predisposto secondo quanto previsto alla Sezione II “Valutazione dei rischi” del capo III del Titolo I del D.Lgs.81/08 e smi.

Il DVR prima del D.Lgs.81/08

Il Documento di Valutazione dei Rischi -DVR- è un documento divenuto obbligatorio per tutte le aziende - con quasi cinque anni di ritardo rispetto alle direttive Europee - nel 1994 con la pubblicazione del D.Lgs.626/94, in cui venivano già definiti ed evidenziati i contenuti minimi previsti in relazione alla natura dell'attività dell'azienda e dell'unità produttiva, alle scelte delle attrezzature di lavoro e alle sostanze o ai preparati chimici impiegati, alla sistemazione dei luoghi di lavoro, e ai rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori. Il D.Lgs. 626/94 introduceva inoltre la responsabilità - ai fini della Sicurezza - del Datore di lavoro -DL- e delle figure del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza -RLS- e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione -RSPP.

Sentenza della Corte di Giustizia Europea 15/11/2001

La Corte di Giustizia Europea con sentenza del 15 novembre 2001, ha condannato l’Italia per non aver recepito in modo completo nel proprio ordinamento quanto previsto dalla direttiva 89/391/CEE, in quanto il legislatore, in questa fase, non aveva imposto al datore di lavoro la disamina di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il DVR oggi: uno strumento per prevenire i rischi specifici dell’azienda

Oltre ad armonizzare e unificare tutte le singole norme pubblicate nel tempo, il D.Lgs.81/08 e smi definito Testo Unico in materia di Sicurezza ha avuto lo scopo di recepire la direttiva Europea e il merito di passare da un modello di protezione ad uno di prevenzione dei singoli lavoratori.

A cosa serve il DVR?

Come richiamato in premessa il Documento di Valutazione dei Rischi -DVR- può essere definito come il primo tassello fondamentale per il sistema di prevenzione e protezione interno all’azienda.

Lo scopo principale del DVR, oltre ad essere un punto di riferimento per l'organizzazione aziendale, è quello di porsi come una guida per l'implementazione di tutte le azioni concrete volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Con il DVR, maggiore formazione e informazione tra i lavoratori

Il DVR non deve essere considerato come un semplice documento fascicolato - e riposto con cura dentro uno schedario impolverato - imposto da un adempimento normativo, ma un vero e proprio strumento fondamentale che consente di individuare e comprendere i rischi specifici presenti all’interno dell’azienda, che consenta di valutare la probabilità che si verifichino i rischi individuati e la gravità dei danni che ne possono derivare, stabilire le priorità nella pianificazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per ridurre o eliminare i rischi.

Il DVR serve inoltre per infondere maggiore consapevolezza dei rischi e promuovere la formazione e l’informazione dei lavoratori sulla sicurezza sul lavoro.

Chi elabora il DVR?

Il responsabile dell’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi -DVR- è il Datore di Lavoro -DL- che ha l’obbligo non delegabile della sua stesura. Il DL ha comunque facoltà di farsi affiancare nella messa a punto del testo e nelle fasi di valutazione dei singoli rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nelle diverse attività lavorative / produttive dell’organizzazione:

  • dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione -RSPP- per le valutazioni e la pianificazione di tutte le misure di protezione e prevenzione;
  • dal Medico Competente -MC- per le valutazioni dei rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori;
  • dai Tecnici specializzati per la valutazione di eventuali rischi specifici con analisi, campionamenti e misurazioni.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza -RLS- dovrà essere consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e dovrà avere pieno accesso al DVR.

Cosa deve contenere e come elaborare il DVR?

Prima di procedere con l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi -DVR- il Datore di lavoro dovrà preliminarmente eseguire una raccolta di tutte le informazioni inerenti a tutte le attività che verranno realizzate, e per le quali dovrà essere eseguita la valutazione di tutti i rischi. Per ogni singola attività dovranno essere precisati:

  • gli ambienti / luoghi di lavoro in cui verranno realizzate le attività, con un’analisi delle caratteristiche
  • il tipo di processo produttivo
  • il numero di lavoratori/addetti coinvolti e le singole mansioni svolte
  • l’elenco delle macchine, attrezzature e sostanze o prodotti che verranno impiegati
  • i dispositivi di protezione collettiva o individuale necessari

Una volta completata la valutazione delle singole attività lavorative e/o produttive, potrà essere predisposto e compilato il DVR vero e proprio, che conterrà:

  • la descrizione dell’azienda, gli indirizzi di tutte le sedi e le tipologie di attività (principale e secondarie)
  • i nominativi ed i ruoli di tutte le figure coinvolte ai fini della sicurezza: DL, RSPP, RLS, MC, addetti emergenze
  • un’individuazione dei luoghi di lavoro e come sono strutturati
  • l’elenco delle attività rischiose che richiedono una formazione e un addestramento specifico
  • l’individuazione dei rischi per la salute e la sicurezza presenti e la singola valutazione
  • l’identificazione di tutte le misure di prevenzione e protezione adottate
  • l’identificazione e l’individuazione di tutti i lavoratori eventualmente esposti a rischi specifici per cui dovrà essere resa una formazione, informazione ed addestramento adeguato
  • l’individuazione delle procedure di monitoraggio e controllo ritenute idonee a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, oltre all’individuazione delle figure preposte all’esecuzione di tali verifiche,

Quali sono gli allegati al DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi - DVR dovrà essere accompagnato dalla valutazione di tutti i rischi definiti specifici del luogo di lavoro, se presenti, richiamati dal D.Lgs.81/08 e smi:

  • Stress Lavoro Correlato, Esposizione a videoterminali, Vibrazioni, Rumore, ROA (non coerenti – laser - operazioni di saldatura), Campi Elettromagnetici, Radiazioni Ottiche Naturali, Chimico, Agenti cancerogeni e mutageni, Incendio, Amianto, Scariche atmosferiche, Agenti biologici, Radon, Microclima, Carichi (sollevamento e trasporto - traino e spinta - elevata frequenza), Posture Incongrue, Atmosfere Esplosive e Legionella

Inoltre, nel caso in cui l’impresa esegua delle attività esterne all’azienda come le attività di cantiere o di delivery o di servizi, il DVR dovrà essere completato da un allegato che analizzi le attività eseguite esternamente alla sede

Quali gli errori più comuni nel DVR?

I principali errori che possono essere riscontrati all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi -DVR sono:

  • documento incompleto o mancante della valutazione di tutte le attività lavorative o produttive in corso
  • mancanza di specificità o considerazione dei pericoli / rischi noti che si siano già verificati nel tempo
  • mancato aggiornamento o revisione del documento
  • mancata individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare e dei ruoli all’interno dell’organizzazione

Il Programma di miglioramento del DVR

Il Documento di Valutazione dei Rischi -DVR deve tenere conto al suo interno del programma di miglioramento dei livelli di sicurezza all’interno dell’Azienza, da realizzare nel tempo. Nel redigerlo, bisogna tenere conto:

  • delle misure di prevenzione predisposte per la gestione dei rischi e l’implementazione dei protocolli sanitari
  • delle priorità di intervento, con cui dare corso alle misure di prevenzione e protezione
  • dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi e la figura responsabile della loro messa a punto

Entro quanto va elaborato il DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi -DVR- deve essere redatto entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dell’attività lavorative o produttive.

In caso di mancata elaborazione entro il termine di 90 giorni gli organi di controllo possono disporre la sospensione dell’attività di impresa, oltre a comminare pesanti sanzioni nei confronti del Datore di Lavoro.

Quando il DVR deve essere aggiornato?

Secondo alcune scuole di pensiero, Il Documento di Valutazione dei Rischi -DVR- deve essere soggetto ad aggiornamento periodico con cadenza annuale o biennale; in realtà la normativa non indica una vera e propria scadenza temporale. Scadenza che invece viene indicata precisamente per alcuni allegati di valutazione specifica come il rischio rumore e vibrazioni.

Dal momento che il DVR è un documento di valutazione di eventuali rischi presenti all’interno dell’azienda, in modo da prevenirne l’insorgere e proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, ne consegue che il testo dovrà essere aggiornato o rielaborato in occasione di modifiche sostanziali, come per esempio:

  • infortuni significativi che hanno mostrato l’inefficacia delle procedure e misure adottate
  • modifica dei processi o delle tecniche produttive
  • modifiche dell'organizzazione e delle figure coinvolte
  • quando i risultati della sorveglianza sanitaria eseguita dal MC ne evidenzino la necessità

In caso di aggiornamento o rielaborazione del DVR, il Datore di Lavoro dovrà darne immediata evidenza al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza -RLS, fornendo idonea documentazione delle misure di prevenzione adottate.

Il DVR deve avere data certa?

Ad avvenuto completamento della stesura del Documento di Valutazione dei Rischi -DVR, o a seguito del suo aggiornamento o rielaborazione, il documento dovrà avere data certa per comprovare che sia stato elaborato in riferimento ad uno specifico riferimento temporale.

L’obbligo dell’attestazione della data certa è richiamato al comma 2 dell’art.28 del D.Lgs.81/08 e smi, oltre dalla costante giurisprudenza; la Suprema Corte di Cassazione si è già espressa sul tema della data certa all’interno della sentenza n. 43840/2008 secondo cui “un documento privo di data certa ed esibito dopo la data di accertamento da parte dell’organo di vigilanza non è idoneo a provare che lo stesso sia stato elaborato prima dell’accertamento medesimo”.

Come apporre la data certa sul DVR?

Ci sono diverse modalità per apporre la data certa sul Documento di Valutazione dei Rischi -DVR-

  • sottoscrizione congiunta da parte di tutte le figure: DL, RSPP, RLS/RLST, MC;
  • trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in cui il DVR viene spedito in formato pdf via PEC;
  • data certa digitale tramite marca temporale
  • autentica del notaio, che provvede ad effettuare una “copia conforme” del DVR con apposizione della data certa e della propria firma accompagnato da un verbale di deposito.

Non è più disponibile invece il servizio data certa di Poste Italiane, che consisteva nel fare apporre il timbro datario sul DVR cartaceo presso un ufficio postale.

Dove si custodisce il DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi -DVR, dopo l’apposizione della data certa, dovrà essere conservato in formato cartaceo oppure in formato digitale presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.


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