Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e Piano di sicurezza e coordinamento (PSC). Quali le differenze?

19 September 2023

L’art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 prescrive per il Datore di Lavoro Committente l’obbligo di Valutazione dei Rischi da Interferenze, indicando le procedure e le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Cosa sono i Rischi interferenziali?

Si intende per “Interferenza” quella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale.

Sono quindi rischi da interferenza tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o concessioni, all’interno dell’Azienda o dell’unità produttiva.

Risultano da considerarsi rischi interferenziali i rischi provocati dalla coesistenza di più imprese che operano al fine di portare al termine la medesima opera.

 

Cos’è il DUVRI?

Si intende per DUVRI il documento all’interno del quale vengono descritte le lavorazioni svolte dalle imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori e vengono valutate le modalità, le procedure operative e le misure preventive e protettive atte al fine della riduzione del rischio provocato dall’interferenza.

L’obbligo di redazione del DUVRI è in capo al Datore di Lavoro dell’impresa Committente.

Le Imprese o lavoratori autonomi dovranno in ogni caso cooperare al fine di poter permettere al Datore di Lavoro Committente di evidenziare tutti i possibili rischi da interferenza e fornendo tutti i documenti e le informazioni necessarie.

Quando è obbligatorio redigere il DUVRI? Quando è obbligatorio redigere il PSC?

Il Documento Unico di Valutazione di Rischi da Interferenze è obbligatorio quando vi è un affidamento di attivita’ ad imprese esterne da svolgere all’interno dei propri luoghi di lavoro, come si legge nell’articolo 26, comma 3, del D.Lgs.  81/08.

Nel caso in cui tra le attività previste vi siano lavori edili o di ingegneria che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo IV, capo I, del D.Lgs. 81/08 (sulle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili), e qualora si preveda l’impiego di più imprese esecutrici anche non in contemporanea, il Dlgs 81/08 obbliga il committente alla nomina di un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione. Il coordinatore dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC nel quale vengono altresì valutati i rischi da interferenza.

Qualora le attività del cantiere vengano svolte da una sola azienda e di conseguenza non vi è l’obbligo di nomina del Coordinatore il Datore di Lavoro Committente è tenuto alla Valutazione dei Rischi da Interferenza e alla redazione dello specifico documento (DUVRI), secondo le modalità sopra specificate.

Qual è la differenza tra DUVRI e PSC

La redazione del PSC e la seguente conformità del POS (piano operativo di sicurezza) elaborato da parte di ciascun Datore di Lavoro delle imprese operanti esonerano dalla scrittura del DUVRI per il singolo cantiere interessato, da parte del Committente.

La conformità del POS e dei relativi allegati è garantita dalla verifica svolta dal Coordinatore in fase di esecuzione.

Nel caso in cui i lavoratori dell’azienda Committente non interessati direttamente ai lavori del cantiere fossero esposti ugualmente ai rischi interferenziali provocati dal cantiere – impossibilità di confinamento del cantiere e dei relativi rischi generati dalle lavorazioni - la redazione del DUVRI è obbligatoria, a cura del Datore di Lavoro Committente.

In determinate situazioni, si rende necessaria la compresenza di entrambi i documenti: DUVRI e PSC.


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