MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA - VIGILANZA

21 October 2021

a cura della Dott.ssa Bezea Diana

STUDIO LEGALE BARDESONO & PARTNERS

Vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro

Con la conversione del Decreto Legge 21 ottobre 2021 n.146 sono state previste, tra le altre novità, delle modifiche importanti al D.lgs. 81/08, rese indispensabili soprattutto in seguito ai numerosi incidenti sui luoghi di lavoro verificatisi nel corso degli scorsi mesi.

Gli interventi previsti riguardano la vigilanza sul rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro, la sospensione dell’attività imprenditoriale, e novità in merito alla formazione dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti e ai relativi obblighi

Vigilanza e controllo

Per poter garantire un controllo approfondito e ad ampio raggio, sono state estese le competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, oltre ad aver aumentato il loro organico di 1024 unità (misura prevista anche per i carabinieri, con 90 unità in più dedicate al controllo della sicurezza sul lavoro) ed aver previsto un investimento nelle tecnologie di oltre 3,7 milioni, in modo da dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza.

Le nuove competenze previste riguardano quanto introdotto all’art. 7, comma 1-bis del Decreto-legge 81/2008, ossia: “il comitato regionale si riunisce almeno due volte l’anno, e può essere convocato anche su richiesta dell’ufficio territoriale del INL”, potere di convocazione che prima gli era concesso e che evidenzia, insieme al comma 7-bis dell’articolo 13 che prevede che “l’INL è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro (…) una relazione analitica sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare”, l’importanza nazionale del suo ruolo nella sicurezza del lavoro.

Allo stesso tempo sarà rafforzato il SINP (Sistema Informativo nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), che fornisce dati utili per programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di vigilanza relativamente ai lavoratori iscritti o non iscritti agli enti assicurativi pubblici, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’Amministrazione Statale, Regionale e Locale. Attraverso gli organi di vigilanza, dunque, verrà aggiornata adeguatamente la sezione della banca dati dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro in materia di salute e sicurezza.

Il SINP è costituito da varie autorità pubbliche; in particolare:

  • Ministero del lavoro
  • Ministero della salute
  • Ministero dell’interno
  • Dipartimento della presidenza del consiglio per la trasformazione digitale
  • Regioni
  • INAIL
  • INPS
  • INL
  • CNEL
  • Organismi paritetici

Viste le novità introdotte con il Decreto Legge n. 146/2021, risulta abrogato il comma 2 dell’art. 13 del D. Lgs. 81/2008, il quale limitava le attività di vigilanza al Ministero del Lavoro, ovvero Ispettorato Nazionale del Lavoro, al solo ambito delle costruzioni.

Organismi paritetici

Tra le novità introdotte nel D.lgs. 81/08 rientrano anche le previsioni circa gli organismi paritetici ex art. 51. In particolare, viene previsto che questi ultimi debbano comunicare annualmente all’INL e all’INAIL i dati relativi alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici, alle imprese che hanno svolto attività di formazione organizzata dagli stessi organismi, ai rappresentanti dei lavoratori dei lavoratori per la sicurezza territoriali e al rilascio delle certificazioni ex art. 51 comma 3-bis.

Questo tipo di segnalazione porta con sé alcune conseguenze importanti, che vengono anche specificate al comma 8-ter dell’art. 51: i dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione dei criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL”.

Notifica preliminare

Come noto, committente o responsabile lavori, prima dell’inizio dei lavori, deve trasmettere la notifica preliminare alle autorità competenti (ASL, Direzione Provinciale del Lavoro e, nel caso di lavori pubblici, al prefetto competente). A loro volta, questi destinatari trasmettono la notifica alla cassa edile territorialmente competente.

Tutte queste comunicazioni verranno poi archiviate all’interno di una banca dati istituita presso l’INL, informazioni che saranno in questo modo più facilmente condivisibili con le Pubbliche Amministrazioni interessate.

 


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