Cellulari aziendali – misure preventive che il datore di lavoro deve adottare per i propri lavoratori

25 March 2020

Il Datore di Lavoro che fornisce “lo strumento di lavoro-cellulare” ai propri lavoratori deve far rispettare le indicazioni di sicurezza fornite dal produttore, formando, informando e fornendo loro idonei DPI, al fine di ridurre il rischio legato alla dose cumulativa di CEM assorbita.

Il “rischio da cellulari” infatti dipende dal corretto uso e dal tempo trascorso al telefono.

Quali misure preventive e protettive per il rischio da cellulari deve adottare il Datore di Lavoro?

  • fornire cellulari a basse emissioni/SAR e scegliere l’operatore telefonico che ha più campo in azienda.
  • prevedere un piano formativo che contempli almeno i seguenti punti:
  1. non portare il cellulare in tasca vicino ai testicoli e/o in prossimità del cuore;
  2. informare della distanza minima telefono-testa indicata dal produttore;
  3. come telefonare riducendo le emissioni (ad esempio: telefonando ove c’è maggior campo senza muoversi troppo, ecc.) e l’assorbimento da parte dei tessuti (ad esempio: cambiando l’orecchio che ascolta, ruotando la mano quando si parla in modo che l’antenna sia più lontana dalla testa, ecc.);
  4. preferire il telefono a filo, quando non è possibile utilizzare vivavoce e videochiamata come prima scelta;
  5. se non è possibile rispettare il punto 4, utilizzare auricolari a filo (non tramite bluetooth) tenendoli puliti e disinfettati per evitare otiti;
  6. applicare un distanziofono al cellulare quando non è possibile rispettare i punti 4 e 5;
  7. riconoscere i primi sintomi delle “patologie cellulare-mediate” e comunicarli al medico competente (mal di testa, otiti, acufeni, ipoacusia, intorpidimento, formicolio e/o dolore della faccia, problemi visivi, dolori osteomuscolari di mano e polsi, ecc.).
  • insieme agli auricolari a filo, fornire un distanziofono: dispositivo di protezione individuale DPI categoria 1, progettato per amplificare la voce in ricezione durante una telefonata con il fine di allontanare il telefono dalla testa fino a oltre 10 centimetri anche nelle condizioni lavorative in cui non sia possibile usare il vivavoce o gli auricolari (eccessiva rumorosità ambientale, bisogno di privacy e/o necessità di ridurre il consumo della batteria, ecc.). Il distanziofono è inquadrabile nei DPI di categoria I secondo il D.Lgs. 17/2019 (che attua il Regolamento Europeo 2016/425) in quanto la sua applicazione al cellulare - durante una telefonata - abbatte l’incremento della temperatura cutanea in sede auricolare e periauricolare che si verifica in sua assenza.
  • consentire al medico competente di eseguire gli esami diagnostici necessari in caso di insorgenza di sintomi sospetti.

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