Regolarità contributiva e responsabilità solidale negli appalti

11 February 2020

La normativa di riferimento e i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

cura dell’Avv. Francesca Giordano, Esperto Legale in Sicurezza sul Lavoro

Una delle problematiche che caratterizzano in generale l’appalto è quella del regime di responsabilità solidale che caratterizza i vari soggetti coinvolti nella catena: committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore. Questa responsabilità solidale del contratto di appalto prevede, in sostanza, che se il datore di lavoro (appaltatore o subappaltatore) non paga, dovrà farlo chi – di fatto – si avvantaggia della prestazione dei lavoratori impiegati nell’appalto (committente e/o sub committente).

L’art. 13-ter del DL 22.6.2012 n. 83 -convertito nella L. 7.8.2012 n. 134- ha modificato la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore in ambito fiscale (contenuta nell’art. 35 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248).

Con la circ. 8.10.2012 n. 40, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in ordine alla decorrenza delle nuove disposizioni e sulla documentazione idonea ad attestare la regolarità dei predetti versamenti fiscali, al fine di escludere la responsabilità dell’appaltatore e del committente.

Con la successiva circ. 1.3.2013 n. 2 sono state fornite, invece, ulteriori precisazioni circa l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della nuova disciplina.

Per effetto della nuova disciplina, viene stabilito che l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore, in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.

L’appaltatore risponde solidalmente con il subappaltatore nel limite del corrispettivo dovuto.

Rispetto alla precedente disciplina, non è più previsto che la responsabilità solidale, in relazione al versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, si applichi entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto: la suddetta responsabilità solidale si estende fino alla prescrizione a fini fiscali del mancato versamento delle predette imposte.

Tuttavia, la responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore (acquisendo la relativa documentazione) che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore: in caso di mancata esibizione della documentazione richiesta, l’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della stessa.

E SE NON SI TRATTA DI CONTRATTO D’APPALTO, MA DI CONTRATTO D’OPERA?

E’ escluso dal campo di applicazione della disciplina in commento il CONTRATTO D’OPERA, mediante il quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (articolo 2222 del codice civile).

Il contratto d’opera, quindi, si distingue dal contratto di appalto per la circostanza che quest’ultimo necessita di un’organizzazione di mezzi e di persone più significativa: ciò che distingue il contratto d’opera dal contratto d’appalto è, dunque, la prevalenza della componente personale rispetto a quella organizzativa.

Le prestazioni rese da un artigiano (falegname, elettricista, idraulico, imbianchino, muratore, piastrellista fabbro o lattoniere) sono normalmente riconducibili ad un contratto d’opera, in quanto prevale il lavoro proprio di tale soggetto e non l’apporto di capitale o di altri mezzi per il compimento dell’opera o del servizio. Di contro, invece, un’impresa di medie o grandi dimensioni stipulerà sempre contratti di appalto, così come anche un’impresa di piccole e medie dimensioni che però si avvalga di personale e di una adeguata organizzazione.

Quindi, nel caso in cui ricorra un contratto d’opera anziché un contratto d’appalto, l’impresa che ha conferito l’incarico non deve verificare la regolarità contributiva prima del pagamento del corrispettivo al prestatore d’opera e NON PUO’ SOSPENDERE il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della relativa documentazione.

Sarà comunque necessario individuare caso per caso il tipo di contratto e classificarlo correttamente

da un punto di vista prevalentemente civilistico, atteso che il confine tra il contratto d’appalto e quello

d’opera non è sempre così definito. Ne consegue che risulta sempre utile stipulare contratti in

forma scritta (pur non essendovene l’obbligo) per dimostrare la tipologia del contratto concluso tra

le parti, in caso di contestazione dell’Amministrazione Finanziaria.


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